Bonifiche: se il terreno è riposizionato in situ, il trattamento del terreno escavato non è un’operazione di gestione di rifiuti
Quesito numero 1127
Nell’ambito di un progetto esecutivo di bonifica di un sito contaminato da metalli pesanti ricadente all’interno di un’area protetta, si prevede una preliminare vagliatura dello strato di terreno superficiale mediante un impianto mobile autorizzato ai sensi dell’articolo 208, comma 15, Dlgs 152/2006. Il terreno trattato viene riallocato in situ per successivo intervento di fitorisanamento (Fase II della bonifica).
Il terreno escavato come anche quello ricollocato in situ sono inquadrabili come rifiuto? Se si, qual è il Cer da applicare nell’uno e nell’altro caso?
Come si conciliano le esigenze di semplificazione tecnico-procedurale di cui all’articolo 242-bis, comma 2, Dlgs 152/2006, in forza del quale si sta operando, con l’utilizzo di un impianto mobile di trattamento dei rifiuti all’interno dell’area protetta e con la verifica di assoggettabilità a Via di tale impianto?
L’impianto mobile di vagliatura in parola eccede il limite quantitativo previsto dal Dm 30 marzo 2015. Si chiede se il carattere temporaneo dell’operazione di vagliatura, quota parte di un cantiere complessivo di bonifica ambientale, possa derogare a tale limite. L’area è ricompresa nella Rete Natura 2000 per cui è prevista anche la valutazione di incidenza.
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