Rifiuti: no Tia per speciali non assimilati
La massima
Rifiuti – Tassa rifiuti – Dlgs 507/1993, articolo 62 – Locali adibiti a produzione di rifiuti speciali – Rifiuti non assimilati agli urbani – Applicazione parte variabile della tassa – Esclusione
Non è dovuto il versamento della parte variabile della Tia (tariffa di igiene ambientale) su magazzini dove vengono prodotti rifiuti speciali non assimilati, smaltiti in proprio dal titolare.
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte dove vengono prodotti rifiuti speciali non assimilati. Fermo restando l’onere – per l’impresa che non deve versare la parte variabile della tassa – di presentare al Comune la documentazione necessaria ad attestare l’esonero.
Nel caso di specie, un’impresa di falegnameria si è vista riconoscere la non applicabilità della parte variabile della Tia ai locali ove si producevano rifiuti speciali. (C.K.)
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