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Rifiuti: gestione illecita per il Sindaco privo di placet sanitario

Argomenti trattati: Ordinanze sindacali
Sentenza 13 aprile 2016, n. 15410

La massima
Rifiuti – Stoccaggio – Ordinanza sindacale ex articolo 191 Dlgs 152/2006 – Presupposti – Parere favorevole organi tecnico-sanitari ex articolo 191, comma 3, Dlgs 152/2006 – Mancanza – Reato di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006 – Sussistenza – Responsabilità Sindaco –Accertamento
Il Sindaco che individua un’area dove stoccare rifiuti con lo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente ex articolo 191, Dlgs 152/2006 deve avere il parere favorevole degli organi tecnico-sanitari.
Il Sindaco può emanare ordinanza contingibili ed urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti sempre che la necessità di tutelare la salute pubblica sia eccezionale, limitata nel tempo ed inevitabile. Affinché l’ordinanza possa fungere da scriminante rispetto al reato di gestione illecita dei rifiuti (ex articolo 256, Dlgs 152/2006) è necessario che venga adottata in linea con il parere degli organi tecnico-sanitari. Alla verifica della legittimità delle ordinanze adottate provvede il Giudice penale che disapplica le stesse laddove riscontri lacune nei presupposti, con conseguente integrazione del reato di gestione illecita. (C.K.)