Chiariti dal Ministero i limiti delle ordinanze contingibili ed urgenti
Il Ministero dell’Ambiente ha chiarito attraverso la Circolare Prot.n. 5982 del 22 aprile 2016 la disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all’articolo 191 del Dlgs 152/2006.
L’articolo in parola prevede che qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità della tutela della salute pubblica e dell’ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia o il Sindaco possano emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il temporaneo ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti. Il termine temporaneo – chiarisce in Ministero – si traduce in un periodo massimo di stato emergenziale e quindi di validità delle ordinanze pari a 24 mesi (6 mesi iniziali + 18 di proroga), salvo la possibilità di ulteriore proroga d’intesa con il Minambiente. Per speciali forme di gestione dei rifiuti devono intendersi a titolo esemplificativo depositi temporanei o siti di stoccaggio derivanti da eventi alluvionali; centri di raccolta temporanei. Vi è invece un assoluto divieto di proroga degli affidamenti di pubblici servizi (nella fattispecie gestione dei rifiuti) attraverso lo strumento extra ordinem dell’ordinanza.
Ancora, la Circolare pone l’attenzione sul rispetto del principio di proporzionalità nell’adozione delle ordinanze. L’Amministrazione deve acquisire un parere preventivo da parte degli organi tecnici o tecnico-sanitari, deve prenderlo in considerazione nella motivazione del provvedimento e laddove se ne discosti è il principio di proporzionalità a fungere da limite al potere amministrativo. (C.K.)
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