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Rifiuti: incostituzionale contributo per quelli provenienti da fuori Regione

Argomenti trattati: Discariche
Sentenza 12 maggio 2016, n. 101

La massima
Rifiuti – Contributo a carico del gestore degli impianti di trattamento per rifiuti urbani di provenienza regionale – Dl 134/2014 – Lr Lombardia n. 26/2013 come modificata da Lr 34/2014 – Definizione di rifiuti urbani – Inclusione di tutti i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani – Contrasto col Dlgs 152/2006 – Illegittimità costituzionale
Parzialmente illegittime le norme della Regione Lombardia che hanno introdotto il contributo a carico dei gestori degli impianti di trattamento per i rifiuti urbani da fuori Regione.
Illegittimi i commi 3-bis e 3-ter, ultimo periodo, dell’articolo 14 della Lr 12 dicembre 2003, n. 26 introdotti dalla Lr 35/2014. La legge lombarda in attuazione del Dl 133/2014 disciplina il versamento del contributo di 20 euro a carico dei gestori degli impianti di trattamento per ogni tonnellata di rifiuti urbani indifferenziati provenienti da fuori Regione. Il comma 3-bis è illegittimo perché include tra i “rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale” anche “tutti i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani” in contrasto con il Dlgs 152/2006 che stabilisce che i “rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti” siano rifiuti speciali (articolo 184, comma 3, lettera g)). Il comma 3-ter, ultimo periodo della legge lombarda è illegittimo invece perché stabilendo che il trattamento dei rifiuti urbani extraregionali in impianti di recupero energetico debba attuarsi solo “previo accordo tra le Regioni interessate” introduce illegittimamente un elemento innovativo in una fattispecie già compiutamente normata dal Legislatore statale e impedisce la libera circolazione delle cose (nella specie, i rifiuti) tra le Regioni. (Fr.Pe)