Miscelazione: fondamentale è l’autorizzazione (e il dato fornito dal produttore iniziale)
Quesito numero 1129
Un impianto autorizzato con Aia ad operazioni D13, trattamento meccanico e triturazione, può assegnare, ai rifiuti prodotti il codice Cer 191211* o 191212, “a specchio”.
L’attribuzione del codice Cer deve essere effettuata sulla base degli inquinanti presenti, mediante opportuna caratterizzazione analitica, oppure vanno comunque tenute in considerazione le caratteristiche di pericolo originarie dei rifiuti trattati?
Nel caso in cui si vadano a triturare anche rifiuti pericolosi, e il rifiuto generato risulti non pericoloso da analisi, e si scelga di assegnare il codice Cer 191212, tale scelta andrebbe in conflitto con l’articolo 184 “Codice ambientale”, che al comma 5-ter stabilisce “La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto”?
Quali differenze ci sono nel caso vengano lavorati Cer pericolosi “assoluti” piuttosto che “speculari”?
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