Rifiuti pericolosi, le modifiche del 2010 sono più formali che sostanziali
Quesito numero 722
Con la modifica al Dlgs 152/2006 operata dal Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205 del punto 5 dell’allegato D, Parte IV, le modalità di classificazione dei rifiuti, a mio avviso, sono state profondamente rinnovate. Infatti, l’attuale formulazione è: “Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato I”.
Si chiede, pertanto, se sia corretto affermare che, essendo scomparso il riferimento alle “voci a specchio” e il termine “diverso da”; qualunque rifiuto (anche quelli privi di voce a specchio) potrà essere sottoposto a verifiche analitiche per stabilirne la natura prescindendo dal fatto che esista una sola voce che lo identifichi.
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