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End of waste, esiste solo per i rottami metallici e (dall’11 giugno 2013) per quelli di vetro

Argomenti trattati: Recupero/Riciclo/End of waste/Mps

Quesito numero 710

Impresa iscritta al Registro provinciale per il recupero di rifiuti non pericolosi in riferimento alle tipologie 4.4 (scorie di acciaieria) e 7.25 (terre di fonderia), Dm 5 febbraio 1998 per la formazione di rilevati e sottofondi stradali.
Alla luce della disciplina introdotta dall’articolo 184ter, comma 2, Dlgs 152/2006, il quale stabilisce che “L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni…” e che. “I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” l’impresa ritiene di poter considerare già recuperati i rifiuti a valle del test di cessione (verifica dell’unico requisito tecnico stabilito dal Dm 5 febbraio 1998) e non necessariamente di dover considerare il recupero concluso a seguito della posa in opera a formare il rilevato. Per tale motivo l’impresa stocca presso un proprio sito le scorie e le terre, di cui ha verificato le caratteristiche nei modi e nei tempi di legge, quali materiali recuperati e liberamente utilizzabili in proprio o cedibili a terzi per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali.
Tale condotta può essere considerata in linea con le previsioni normative, e pertanto lecita?

risponde Paola Ficco