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Trasporto, anche quello non professionale vuole l’autorizzazione

Sentenza 24 ottobre 2012, n. 41464
La massima

Trasporto rifiuti – Reato ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 – Mancanza autorizzazione – Natura istantanea – Sufficienza del singolo trasporto – Privato cittadino – Non rileva

È sufficiente un unico trasporto illecito anche da parte del privato cittadino affinché si perfezioni il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, previsto dall’articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006.
Deve ritenersi irrilevante la deduzione della difesa secondo la quale l’imputato, privato cittadino, non esercitava una attività organizzata per la gestione dei rifiuti, in quanto tale circostanza non è sufficiente a esonerare lo stesso dall’obbligo di munirsi di un titolo abilitativo.
Viene quindi confermato quanto già stabilito con la sentenza n. 21655/2010, con riferimento all’interpretazione dell’articolo 256, comma 1 del Dlgs 152/2006 (cd. “Codice ambientale”), norma che prevede la pena dell’arresto e/o dell’ammenda per “chiunque effettua una attività” di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (A.G.).