La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Categoria 8 Albo gestori ambientali: una ditta operante in Lombardia, dovrebbe esportare un rifiuto in Cina tramite un intermediario cinese. Quindi la ditta cinese diventa intermediario di rifiuti e deve iscriversi alla categoria 8. Quali sono gli elementi salienti? In caso di intermediazione di ditta italiana con rifiuto che viene prodotto in Portogallo e spedito in Cina senza passare dall’Italia, la ditta italiana è considerata intermediaria secondo la categoria 8 e quindi deve conteggiare questo flusso di rifiuti all’interno della propria classe autorizzata?
Un’azienda in possesso solamente dell’iscrizione ordinaria alla categoria 1 Albo gestori ambientali e in difetto del provvedimento specifico per lo spazzamento, può comunque svolgere, nell’ambito di un contratto d’appalto per il servizio di igiene urbana presso un ente pubblico, il servizio? È legittimo che una Stazione appaltante, nel bando di una gara d’appalto, includa nel capitolato speciale, tra le attività oggetto del servizio, lo spazzamento meccanizzato, ma preveda, tra i requisiti a pena d’esclusione, la sola iscrizione alla categoria 1 ordinaria dell’Albo Gestori, senza richiedere ai concorrenti anche il provvedimento specifico per lo spazzamento?
L’impresa di trasporto iscritta in categoria 1 può trasportare (a recupero) i rifiuti speciali assimilati (Cer 200101) esclusivamente per conto del Comune o può svolgere tale servizio anche privatamente (il tragitto sarà dunque dall’unità locale dell’impresa all’impianto di recupero)? In considerazione del fatto che il regime di privativa comunale sul recupero del rifiuto assimilato non esiste più dal 1° gennaio 2003, che il Cer 200101 è concesso nella categoria 2 (ora abrogata) ma con l’obbligo a conferire solo in impianti operanti in procedura semplificata, tale codice anche qualora fosse incluso nella categoria 4 consentirebbe solo tragitti da piattaforma/centro di raccolta a impianto di recupero, l’iscrizione in categoria 1 rappresenta, a nostro avviso, l’unica possibilità per un’impresa di trasporto rifiuti di raccogliere e trasportare a recupero in impianti in ordinaria rifiuti assimilati classificati con Cer del capitolo 20 dei suoi clienti.
In sede di iscrizione in categoria 4 all’Albo nazionale gestori ambientali, un autotrasportatore contoterzista si è visto rifiutare l’inserimento dei Cer terminanti con 99. Per le vie brevi e mai per iscritto, l’Albo ha fatto sapere che i Cer non erano stati identificati in maniera puntuale nel foglio notizie. È legittimo il diniego dell’Albo?
Come può l’autotrasportatore sapere quali rifiuti gli chiederanno di trasportare produttori che non conosce ancora? Potrebbe essere una soluzione valida specificare nella descrizione di tali Cer la loro provenienza (es. 020399: rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone non specificati altrimenti)? In tal caso sarebbe ancora legittimo il diniego dell’Albo?
Non indicare l’asterisco sui Cer dei rifiuti pericolosi nei vari documenti ambientali costituisce un illecito soggetto a sanzione?
Impresa iscritta al Registro provinciale per il recupero di rifiuti non pericolosi in riferimento alle tipologie 4.4 (scorie di acciaieria) e 7.25 (terre di fonderia), Dm 5 febbraio 1998 per la formazione di rilevati e sottofondi stradali.
Alla luce della disciplina introdotta dall’articolo 184ter, comma 2, Dlgs 152/2006, il quale stabilisce che “L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni…” e che. “I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” l’impresa ritiene di poter considerare già recuperati i rifiuti a valle del test di cessione (verifica dell’unico requisito tecnico stabilito dal Dm 5 febbraio 1998) e non necessariamente di dover considerare il recupero concluso a seguito della posa in opera a formare il rilevato. Per tale motivo l’impresa stocca presso un proprio sito le scorie e le terre, di cui ha verificato le caratteristiche nei modi e nei tempi di legge, quali materiali recuperati e liberamente utilizzabili in proprio o cedibili a terzi per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali.
Tale condotta può essere considerata in linea con le previsioni normative, e pertanto lecita?
È possibile svolgere attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi con impianto mobile, autorizzato dalla Regione, in un’area autorizzata dalla Provincia per attività R13, ovviamente comunicando l’eventuale campagna di recupero 60 giorni prima?
In riferimento alla normativa sullo smaltimento dei rifiuti da manutenzione, il manutentore che smonta per esempio pannelli isolanti presso un cliente per quanto tempo può lasciarli presso la sede del cliente a cui ha fatto la manutenzione prima di prenderseli in carico presso il proprio domicilio?
Nel caso sia possibile, durante la permanenza di questo materiale presso il luogo dove è avvenuta la manutenzione bisogna avere qualche accortezza in merito allo stoccaggio (ad esempio indicazioni mediante cartelli con gli estremi dell’origine del materiale)?
Si chiede se sia possibile identificare (previo accordo con l’Ente gestore dell’infrastruttura) il luogo di concentramento presso la sede della ditta che effettua la manutenzione (ex articolo 230, Dlgs 152/2006). Inoltre si chiede se il trasporto verso il luogo di concentramento del materiale di risulta, debba in qualche modo essere accompagnato dal formulario. Ove sia necessario il formulario come lo si può compilare e gestire correttamente in assenza di informazioni riguardanti il peso e il Cer?
Intermediario iscritto in categoria 8 Albo gestori. Un carico intermediato è stato respinto dalla discarica. Tale discarica ha nelle prescrizioni di poter accettare un carico in prestoccaggio in attesa di verifica analitica. Pertanto sul formulario il carico è stato accettato per intero salvo poi, dopo circa 20 giorni, comunicare che le analisi effettuate non permettevano lo smaltimento e si richiedeva la rimozione. Il viaggio di ritorno dei rifiuti è avvenuto con formulario dove il produttore risultava il produttore iniziale e non la discarica.
Si chiede: l’ intermediario deve registrare i/il viaggi/o o meno? E in caso di risposta positiva i movimenti devono essere riportati anche nel Mud?
Fra i soggetti esclusi dall’obbligo di registro, figurano anche i soggetti di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti. Questo, in seguito a un sopralluogo della Polizia stradale ad una carrozzeria alla quale è stata contestata la mancata tenuta del registro per i rifiuti non pericolosi. A noi però risulta il contrario perché il Sistri è sospeso.
Un’attività di trattamento preliminare su un rifiuto effettuata presso il luogo di produzione è soggetta ad autorizzazione ai sensi del Dlgs 152/2006?
Praticamente, il produttore di un rifiuto pericoloso può, attraverso un trattamento meccanico, far diventare il rifiuto non pericoloso ed inviarlo a recupero?
Qual è il Cer corretto per il “vetro retro” derivante dal trattamento e bonifica dei tubi catodici (bonifica eseguita tramite aspirazione delle polveri pericolose in essi contenute)? Può essere assegnato il codice non pericoloso 191205 dato che il piombo ivi contenuto è ingabbiato dal vetro, e non è suscettibile di rilascio nell’ambiente?
Il “vetro retro” può essere avviato a recupero in procedura semplificata (Dm 5 febbraio 1998)?
Quali sono le prove analitiche più corrette per determinare la composizione del “vetro retro” e i livelli di concentrazione dei contaminanti (in particolare del piombo)?
Si è avuto modo di notare che alcuni laboratori che effettuano analisi di caratterizzazione/classificazione dei rifiuti redigono il Rapporto di prova indicando nel giudizio finale il Cer pericoloso attribuito dal produttore e poi, visto che le analisi effettuate non hanno dato evidenza di pericolosità, un giudizio di rifiuti non pericoloso.
Effettivamente, capita sovente che un rifiuto con Cer pericoloso poi non dia evidenze dal punto di vista analitico. Ma come può il laboratorio esprimere un giudizio di “non pericolosità” in contrasto con quello attribuito dal produttore?
Qual è la corretta procedura per costituire un campione rappresentativo al fine di avere un’analisi di classificazione per rifiuti molto eterogenei come:
- 15.02.02. composto da stracci, carta assorbente, guanti, scarpe, indumenti, filtri, seppiolite
- 12.01.16. composto da nastri abrasivi, polvere abrasiva (allumina), pasta abrasiva mista a polvere metallica?
La direttiva 98/2008/Ce all’articolo 18 stabilisce: “gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i rifiuti pericolosi non siano miscelati con altre categorie di rifiuti pericolosi […]”. La stessa direttiva, con l’articolo 41 abroga la direttiva 91/689/Ce che, nell’allegato 1, definiva le categorie dei rifiuti. Il quesito è: come è interpretabile la definizione “categorie di rifiuti pericolosi” visto che non sono più definite da nessuna normativa?
Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (articolo 187, Parte IV, Dlgs 152/2006), in particolare: è possibile miscelare tra loro rifiuti aventi stessa caratteristica di pericolo (per esempio H7) ma diverso Cer e diversa tipologia di inquinanti (per esempio un rifiuto contaminato da metalli con uno contaminato da idrocarburi)?
Con la modifica al Dlgs 152/2006 operata dal Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205 del punto 5 dell’allegato D, Parte IV, le modalità di classificazione dei rifiuti, a mio avviso, sono state profondamente rinnovate. Infatti, l’attuale formulazione è: “Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato I”.
Si chiede, pertanto, se sia corretto affermare che, essendo scomparso il riferimento alle “voci a specchio” e il termine “diverso da”; qualunque rifiuto (anche quelli privi di voce a specchio) potrà essere sottoposto a verifiche analitiche per stabilirne la natura prescindendo dal fatto che esista una sola voce che lo identifichi.