Sistri, gli obblighi di tenuta non spostano ancora quelli del registro
Quesito numero 649
Ai sensi dell’articolo 190, comma 1, Dlgs 152/2006 chi effettua il trasporto dei propri rifiuti (articolo 212, comma 8) se non iscritto volontariamente al Sistri deve annotare i movimenti su un registro di carico e scarico. Vista l’attuale formulazione dell’articolo 258 e la “non vigenza” dell’articolo 260-bis, sembrerebbe che chi non è iscritto al Sistri deve tenere tale registro mentre chi vi si è iscritto non deve fare nulla in quanto nella formulazione previgente al Dlgs 205/2010 tale obbligo non sussisteva? È corretto?
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