La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
In base a quale disposizione normativa è possibile individuare l’Autorità amministrativa competente ad irrogare le sanzioni previste dall’articolo 16, Dlgs 151/2005?
Società neocostituita: può subentrare per l’attività d’intermediazione rifiuti ad una società esistente che cede la sola categoria 8? Se quest’ultima non ha ancora ricevuto risposta alla domanda d’iscrizione fatta entro i termini di legge, la neocostituita società può operare in virtù della sola richiesta d’iscrizione limitatamente alla classe richiesta? Se così fosse quali sono le modalità a livello di fidejussioni? Per quanto tempo la società cedente non può fare richiesta d’iscrizione all’Albo per la categoria ceduta?
Comuni intesi come enti che svolgono con propri mezzi il servizio di raccolta e spazzamento stradale (ma anche di raccolta sfalci e rifiuti abbandonati) nel proprio territorio. Ai sensi dell’articolo 212, comma 7, Dlgs 152/2006 (come modificato dal Dlgs 205/2010) sembra che i Comuni che svolgono lo spazzamento debbano iscriversi come ente all’Albo per il trasporto (a differenza dal passato); se sì, si chiede in quale categoria/sezione.
Si chiede, inoltre, nel caso di cui sopra, quali documenti dovrebbero essere inoltre utilizzati per conferire nel centro di raccolta autorizzato (formulario, bolla di consegna); nel caso in cui non fosse necessaria l’autorizzazione come trasportatore che cosa bisogna riportare?
Gestione dei centri di raccolta rifiuti comunali e di caldaie installate presso edifici privati (condomini e abitazioni) e pubblici (scuole, municipi eccetera). I dubbi:
flusso domestico
– La cenere prodotta dalle caldaie domestiche (funzionanti a pellet o dei camini) può essere ritirata presso i centri comunali?
– Deve essere gestita come un rifiuto inerte? organico? od urbano e quindi conferito all’interno dei cassonetti per rifiuti urbani residui (o all’interno dei sacchetti raccolti con sistema porta a porta)?
flusso non domestico
– La cenere prodotta da caldaie a pellet, installate all’interno della propria azienda, è un rifiuto speciale?
– In caso la caldaia sia gestita da una società Esco (Società di servizi energetici) chi è il produttore del rifiuto? Il proprietario dell’immobile dove è stata collocata la caldaia o la società Esco?
Esistono impianti autorizzati al recupero di rifiuti speciali pericolosi che effettuano solo una parte dell’intero ciclo di recupero del rifiuto previsto dal Dm 161/2002. I relativi rifiuti pretrattati sono avviati a terzi.
In caso di batterie esauste al piombo, il Dm 161/2002 individua il “Recupero al ciclo termico o idrometallurgico delle componenti metalliche a base di piombo ottenute mediante pretrattamento di frantumazione e vagliatura per la separazione delle componenti plastiche [R4]; decantazione, filtrazione e/o concentrazione dell’acido solforico [R5]”. Pertanto, ove l’impianto di recupero non fosse in grado di effettuare il recupero con il ciclo idrometallurgico o di fusione e raffinazione del piombo, non sarebbe possibile ottenere Mps e/o prodotti con le caratteristiche del “piombo e sue leghe e soluzione diluita di acido solforico nelle forme usualmente commercializzate”.
La sola attività di frantumazione e vagliatura delle batterie origina rifiuti speciali pretrattati pericolosi e non pericolosi (acido solforico, materie plastiche, piombo in forma di pastello di piombo, griglie e poli). Per individuare correttamente i Cer di tali rifiuti pretrattati, occorre una lettura del Dm 161/2002 in combinato disposto con il Dm 5 febbraio 1998.
Si chiede pertanto quale sia la corretta individuazione del rifiuto pretrattato costituito da “griglie e poli” vista la composizione chimica del medesimo, cioè se possa essere codificato con lo stesso Cer del pastello di piombo (060405*) oppure, essendo un “Rifiuto generato da un impianto di trattamento meccanico dei rifiuti”, sia classificabile con il Cer 191211* (Altri rifiuti compresi materiali misti – prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose). In quest’ultimo caso, vista la genericità della categoria 19, questa consentirebbe ancora di individuare le batterie esauste al piombo quale rifiuto d’origine?
Una ditta deve demolire un fabbricato ma non vuole disfarsi dei rifiuti prodotti dalla demolizione poiché intende riutilizzarli in luogo diverso da quello dove avviene la demolizione stessa, come sottofondo in un terreno di proprietà ad uso industriale. La ditta intende eseguire il test di cessione previsto dal Dm 5 febbraio 1998. Può applicarsi ai sensi dell’articolo 184-ter, Dlgs 152/2006, la cessazione della qualifica di rifiuto?
In riferimento all’articolo 190, comma 1, lettere da a) a d), Dlgs 152/2006 si chiede: le imprese che hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico e lo tengono mediante strumenti informatici, in quale momento devono effettuare le annotazioni, la compilazione e la stampa?
Inoltre, ai sensi dell’articolo 190 comma 6, cosa si intende quando si dispone che i registri sono gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri Iva?
Un’azienda di recupero rottami metallici ferrosi che opera in regime semplificato è regolarmente certificata per operare in regime di regolamento 333/2011/Ue che è riferito a “rottami di ferro, acciaio e alluminio”. Si chiede di sapere se:
– operando ai sensi del regolamento 333/2011 si può effettuare recupero su ghisa costituita da colaticci, crostoni e graniglia;
– ci possono essere dubbi sul fatto che tale ghisa costituita da colaticci, crostoni e graniglia sia un metallo;
– ci possono essere dubbi sul fatto che la medesima ghisa sia un rottame e, in particolare un rottame di ferro e acciaio;
– ci possono essere dubbi sul fatto che la stessa ghisa sia recuperabile come “fine rifiuto” in regime di 333/2011;
– il “rottame” è solo una “cosa rotta”.
Tre impianti di stoccaggio autorizzati dalla Provincia che effettuano operazioni R13 e D15. Questi impianti sono stati regolarmente iscritti al Sistri nel febbraio 2010. Nel periodo maggio-agosto 2011 abbiamo operato con tutte le Usb in nostro possesso unitamente a registri e formulari, con riferimento alla procedura descritta all’articolo 19, Dm 52/2011 (articolo invariato dopo il Dm 219/2011).
In sede di prove però ci siamo resi conto, già dal click-day di fine novembre, che la procedura informatica Sistri differisce da quanto previsto dal Dm; abbiamo infatti riscontrato due diverse casistiche:
– Centro di raccolta per Rsu – attività R13-D15 il sistema dà la possibilità ancora di creare schede con trasportatore in cat. 1 (cioè non iscritto), ma non consente di stamparla e/o salvarla, quindi non siamo in grado di consegnare alcun documento al trasportatore;
– Impianto di trattamento Rsu – attività R13 non è più possibile creare schede movimentazione con trasportatore in cat. 1 (cioè non iscritto), quindi ogni volta che si apre una nuova scheda movimentazione viene richiesta la compilazione al trasportatore. In entrambi i casi non siamo in grado come azienda di ottemperare a quanto stabilito all’articolo 1, Dm 52/2011 (come modificato). Cosa dobbiamo fare?
Ai sensi dell’articolo 190, comma 1, Dlgs 152/2006 chi effettua il trasporto dei propri rifiuti (articolo 212, comma 8) se non iscritto volontariamente al Sistri deve annotare i movimenti su un registro di carico e scarico. Vista l’attuale formulazione dell’articolo 258 e la “non vigenza” dell’articolo 260-bis, sembrerebbe che chi non è iscritto al Sistri deve tenere tale registro mentre chi vi si è iscritto non deve fare nulla in quanto nella formulazione previgente al Dlgs 205/2010 tale obbligo non sussisteva? È corretto?