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Abbandono: la colpa del proprietario del sito va provata

La massima
Rifiuti – Abbandono – Responsabilità proprietario del fondo – Culpa in vigilando – Sussiste

La qualità di proprietario di un area su cui altri hanno abbandonato rifiuti (reato previsto e disciplinato dall’articolo 192, Dlgs 152/2006) non è sufficiente per obbligare tale soggetto a rimuoverli, a meno che sia provato che egli ha tenuto una condotta “connivente”.
La responsabilità del proprietario del fondo sussiste solo ove questi si renda colpevole di non aver sufficientemente vigilato sul soggetto al quale ha concesso in locazione il fondo medesimo (il quale nel caso di specie era privo di autorizzazione), con ciò omettendo anche di assicurare la funzione sociale della proprietà di cui all’articolo 42 Cost..
La sentenza si inserisce nel solco della altrettanto costante giurisprudenza amministrativa sul tema (tra le più recenti, sentenza Consiglio di Stato 26 gennaio 2012, n. 333) la quale ha affermato che la Pubblica amministrazione è tenuta a fornire adeguata prova dell’imputabilità della condotta illecita al proprietario, il quale, diversamente, non può essere chiamato a rispondere dell’altrui abbandono di rifiuti. (L.B.)