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Compost: è rifiuto se contiene sostanze pericolose

Sentenza 9 febbraio 2012, n. 5045

La massima
Rifiuti – Compost – Presenza di sostanze pericolose – Qualificazione come rifiuto – Reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Sussiste – Disciplina sui fertilizzanti – Applicazione – Esclusione

Se nel compost sono presenti sostanze che lo qualificano come rifiuto, si applica il reato di smaltimento di rifiuti senza autorizzazione (Dlgs 152/2006) e non la disciplina sui fertilizzanti ex Dlgs 217/2006.
È ravvisabile il reato di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256, Dlgs 152/2006) nell’ipotesi in cui, nonostante le allegazioni degli imputati circa la qualificazione del materiale come “ammendante compostato misto conforme al Dm 27 marzo 2008”, le analisi abbiano individuato la presenza nella sostanza medesima di metalli, materiali plastici e inerti. Tale sostanza deve essere infatti qualificata come rifiuto, con conseguente configurazione del reato di gestione di rifiuti non autorizzata e non il reato contravvenzionale (meno grave) di immissione di fertilizzanti non conformi.
Il Dlgs 217/2006, nel comminare sanzioni amministrative per la produzione e l’immissione sul mercato di fertilizzanti non conformi, fa infatti salvi i casi in cui la fattispecie costituisca reato: sicché se il materiale viene qualificato rifiuto, si applica la più stringente normativa sui rifiuti. (F.P.)