Residui animali, sono sempre rifiuti a meno che non siano sottoprodotti
La massima
Rifiuti – Sottoprodotti di origine animale – Requisiti – Disciplina applicabile
L’incenerimento dei residui di animali configura un’ipotesi di gestione di rifiuti, sottoposto quindi alla relativa disciplina di cui alla Parte IV, Dlgs 152/2006, in termini di autorizzazione, e non un’attività sottoposta al regolamento 1774/2002/Ce sui sottoprodotti di origine animale.
Tale regolamento 1774/2002/Ce, ora abrogato e sostituito dal regolamento 1069/2009/Ce regola infatti esclusivamente i profili sanitari e di polizia veterinaria legati ai residui di animali ma non la gestione, mediante smaltimento, degli scarti, che sono a tutti gli effetti rifiuti.
L’unico modo per sottrarre tali scarti alla disciplina del Dlgs 152/2006 è la prova che essi posseggano tutti i requisiti dei sottoprodotti previsti dall’articolo 184-bis, Dlgs 152/2006. (L.B.)
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