Illegittimi i veti regionali ai depositi di rifiuti radioattivi
La massima
La legge regionale molisana n. 7/2011 che prevede il divieto di installazione sul proprio territorio di depositi di materiali e rifiuti radioattivi è illegittima. Deve infatti rimanere fermo il principio (già espresso con la sentenza 331/2010), in base al quale nessuna Regione può sottrarsi unilateralmente agli inderogabili oneri di solidarietà economica e sociale conseguenti a determinazioni di carattere ultraregionale assunte per lo sviluppo della produzione di energia nucleare. Questo perché le disposizioni sui materiali e rifiuti radioattivi vanno ascritte alla materia della “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, di esclusiva competenza statale (articolo 117, comma 2, lettera s), Costituzione).
L’intreccio dell’intervento statale con la materia del “governo del territorio”, di concorrente competenza regionale, comporta il semplice coinvolgimento della Regione interessata, attraverso opportune forme di collaborazione. (A.G.)
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