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Sistri, quando la norma non può essere rispettata (1)

Argomenti trattati: Tracciabilità

Quesito numero 648

Tre impianti di stoccaggio autorizzati dalla Provincia che effettuano operazioni R13 e D15. Questi impianti sono stati regolarmente iscritti al Sistri nel febbraio 2010. Nel periodo maggio-agosto 2011 abbiamo operato con tutte le Usb in nostro possesso unitamente a registri e formulari, con riferimento alla procedura descritta all’articolo 19, Dm 52/2011 (articolo invariato dopo il Dm 219/2011).
In sede di prove però ci siamo resi conto, già dal click-day di fine novembre, che la procedura informatica Sistri differisce da quanto previsto dal Dm; abbiamo infatti riscontrato due diverse casistiche:
– Centro di raccolta per Rsu – attività R13-D15 il sistema dà la possibilità ancora di creare schede con trasportatore in cat. 1 (cioè non iscritto), ma non consente di stamparla e/o salvarla, quindi non siamo in grado di consegnare alcun documento al trasportatore;
– Impianto di trattamento Rsu – attività R13 non è più possibile creare schede movimentazione con trasportatore in cat. 1 (cioè non iscritto), quindi ogni volta che si apre una nuova scheda movimentazione viene richiesta la compilazione al trasportatore. In entrambi i casi non siamo in grado come azienda di ottemperare a quanto stabilito all’articolo 1, Dm 52/2011 (come modificato). Cosa dobbiamo fare?

risponde Paola Ficco