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L’emergenza giustifica la sanzione più grave

Sentenza 17 gennaio 2012, n. 1406

La massima
Rifiuti – Trasporto – Iscrizione Albo – Insussistenza – Luogo commissione reato – Fattispecie punibile

La commissione del reato di gestione non autorizzata di rifiuti in un luogo in cui vige lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti costituisce un’aggravante del reato medesimo, dovendosi applicare la disciplina speciale prevista dal Dl 172/2008 e non quella generale di cui al Dlgs 152/2006.
In particolare, nell’ipotesi di un trasporto di rifiuti effettuato in una zona nella quale è operativa la dichiarazione di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti da parte di un soggetto privo di iscrizione all’Albo nazionale, la pena per il reato ascritto (gestione dei rifiuti non autorizzata) non è quella prevista dall’articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 (arresto da sei mesi a due anni, ammenda da 2600 a 26.000 euro – trattandosi di rifiuti pericolosi) bensì quella più grave prevista dal Dl 6 dicembre 2008, n. 172 (convertito in legge 210/2008), il quale prevede la sanzione della reclusione da uno a sei anni e della multa da 15.000 a 50.000 euro (articolo 6, comma 1, lettera d)). (L.B.)