Transiti transfrontalieri, la “giurisdizione” del paese di spedizione è quella nazionale e non quella Ue
Quesito numero 522
Il Regolamento (Ce) 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, all’articolo 18, comma 1, lettera a), stabilisce che per facilitare il monitoraggio delle spedizioni di tali rifiuti (i rifiuti di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 4, destinati ad essere spediti) il soggetto posto sotto la giurisdizione del paese di spedizione che organizza la spedizione assicura che i rifiuti siano accompagnati dal documento contenuto nell’allegato VII.
Si chiede se il riferimento alla giurisdizione del paese di spedizione, cui deve essere sottoposto il soggetto organizzatore della spedizione, debba intendersi in senso stretto come giurisdizione nazionale, o piuttosto possa intendersi in senso lato come giurisdizione comunitaria, e quindi il soggetto organizzatore e l’impianto di recupero che spedisce i rifiuti possano risiedere anche in Paesi diversi della Comunità europea.
Inoltre si vuole sapere se alla luce del Dlgs 205/2010, articolo 184ter, tali materiali possano essere spediti senza la formulazione dell’allegato VII e quindi estrapolati dalla normativa sui rifiuti.
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