Recupero agevolato, su terre e rocce da cave autorizzate c’è un “buco normativo”
Quesito numero 517
Un’impresa chiede il rinnovo dell’iscrizione in procedura semplificata per il recupero di rifiuti Cer 010413, secondo il punto 7.2 dell’allegato 1, suballegato 1, Dm 5 febbraio 1998.
L’attività di recupero consiste nella macinazione, vagliatura, omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte per la produzione di polveri a granulometria variabile (talcomarmo, Kerolite, ciottoli…), che vengono vendute ad aziende che le utilizzano come ausiliari per la produzione di isolanti, impermeabilizzazioni, pavimenti e malte.
Tale attività sembra corrispondere alla lettera d) del 7.2.3 cui però non è ricollegata nel successivo punto 7.2.4 la produzione di talcomarmo né di altra materia prima e/o prodotto.
È consentita tale attività in regime semplificato?
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