Recupero agevolato, le impurezze della carta sono vincolanti
Quesito numero 518
Il suballegato 1 della legge 5 febbraio 1998, cosiddetto Decreto Ronchi, al punto 1 codifica le norme tecniche generali per il recupero della carta. Al punto 1.1.3, descrive le attività di recupero e alla lettera b), menziona la “messa in riserva” dove le impurezze non devono superare, nella somma totale, l’1%. Al punto 1.1.4, caratteristiche delle materie prime o dei prodotti ottenuti, la lettera b) si riferisce a “materie prime secondarie per l’industria cartaria rispondenti alle specifiche della norma cartaria UniEN 643”. Poiché la norma UniEN 643 non riporta nessuna percentuale di impurità presente nella carta da macero destinata alle cartiere, ma rimanda il tutto agli accordi commerciali tra acquirenti e fornitori, a seconda della capacità di ogni singolo impianto, si vuole sapere se un impianto che recupera rifiuti di carta deve, essendo autorizzato a produrre materie prime secondarie per l’industria cartaria, produrre un prodotto che abbia meno dell’1% di impurità, o viceversa, vendere carta da macero con specifiche concordate con l’acquirente.
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