Recupero agevolato, polverino e granulato da Pfu restano rifiuti fino a quando non si completa il ciclo di recupero
Quesito numero 516
Una ditta è iscritta ex articoli 214 e 216, Dlgs 152/2006 per il punto 10.2, Dm 5 febbraio 1998 per il recupero di pneumatici non ricostruibili, R13 ed R3. La ditta produce polverino e granulato che invia come Mps con Ddt e senza formulario, facendo riferimento alla norma UNI CEN/TS 14243 che individua specifiche tecniche sulle caratteristiche dei materiali prodotti dal trattamento dei pneumatici fuori uso e soprattutto riporta che “I prodotti provenienti da pneumatici fuori uso sono utilizzati come materia prima secondaria in numerose applicazioni”.
Il punto 10.2 del Dm 5 febbraio 1998, invece, chiude il ciclo di recupero indicando quali caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti “i manufatti in gomma e bitumi e parabordi nelle forme usualmente commercializzate”.
Si ritiene che il granulato ed il polverino debbano uscire ancora con formulario e l’impianto di destinazione deve essere iscritto per la seconda fase del recupero. Si chiede di conoscere la Vostra opinione.
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