Rifiuti n. 182
marzo 2011
Quesiti

La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.

506 Albo, per i casi particolari della categoria 1 non esiste un criterio ufficiale

Un’azienda intende iniziare l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati. In particolare, intende raccogliere e trasportare i rifiuti prodotti e provenienti dalle attività commerciali e di ristorazione localizzate nelle aree di sosta presenti lungo le strade a pedaggio e non (“Autogrill”). Per esercitare tale attività, si iscrive all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1. Come viene determinata la popolazione di riferimento di tali attività al fine di individuare la classe di iscrizione per la suddetta categoria 1?

a cura di Paola Ficco

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507 Autorizzazioni, sfalci e potature non sono più rifiuti purché non si danneggi né l’ambiente né la salute

Il nostro impianto è autorizzato ex articolo 208, Dlgs 152/2006 alle attività di R13, per la “messa in riserva” di determinate categorie di rifiuti (principalmente sfalci e potature da verde pubblico e privato), finalizzata alla produzione di materie prime seconde (biomassa) da destinare come combustibile rinnovabile ad impianti di terzi.
Con le recenti modifiche intervenute ad opera del Dlgs 205/2010 l’allegato C individua nell’R12 e non più nell’R13 le attività preliminari e precedenti al recupero (nel ns. caso la triturazione).
A seguito di tale modifica dobbiamo chiedere all’Ente preposto una integrazione, e/o modifica alle attuali determine di autorizzazione nonché la modifica dell’attività registrata al Sistri?
Come deve configurarsi nell’attuale scenario normativo la nostra attività se si considera l’eliminazione dell’articolo 181bis “Materie prime seconde” e l’introduzione, nell’articolo 185 “Limiti al campo di applicazione” al comma 1 lettera f), degli sfalci e delle potature?

a cura di Paola Ficco

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508 Cartucce toner, se vengono dagli uffici di un’industria sono rifiuti speciali di origine industriale e non di servizio

Gestione dei toner prodotti da attività d’ufficio di una industria con sedi operative dislocate in tutta Italia. Due sono le scuole di pensiero:
1) si considera rifiuto speciale se nessun Comune ne prevede la sua assimilazione a rifiuto urbano. Lo si registra sul registro di carico/scarico, si compila il formulario e si redige il Mud;
2) si considera l’attività di ufficio esattamente come se fosse un’attività di servizio, quindi non si registra sul registro di carico/scarico, si compila il formulario e non si redige il Mud.
Secondo la Vostra opinione, quale deve essere il corretto comportamento da assumere?

a cura di Paola Ficco

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509 Fanghi di depurazione, (anche) se vanno in discarica sono sempre rifiuti

Gestione del servizio idrico integrato. Alcuni impianti trattano materiali derivanti da altri impianti di trattamento di acque reflue urbane (ex articolo 110, comma 3, lettera c), Dlgs 152/2006) gestiti dal medesimo soggetto ove l’ulteriore trattamento non risulta tecnicamente realizzabile. Tali materiali sono fanghi acquosi in fase liquida (fanghi di supero) che vengono disidratati ed escono come rifiuti con il Cer 190805 e poi smaltiti in discarica. Tali fanghi possono essere esclusi dall’ambito dei rifiuti, evitando così di iscrivere al Sistri come unità locali di smaltimento gli impianti di depurazione che trattano i materiali di cui al citato articolo 110?

a cura di Paola Ficco

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510 Formulario, uno per ogni conferimento

Una piattaforma ecologica al servizio di un Comune riceve i rifiuti assimilati come da delibera comunale. Nella fattispecie, il conferitore (un artigiano in convenzione con la piattaforma ai sensi del Dlgs 152/2006) si reca in piattaforma con un carico di rifiuti eccedente i 30 kg. composto da imballo cellulosico, imballo in plastica e imballo in legno; a tal fine ha con sé il formulario nel quale indica il Cer 150106.
Una volta entrato in piattaforma conferisce l’imballo cellulosico nel cassone contenente gli imballi cellulosici e l’imballo in plastica nel cassone corrispondente all’imballo in plastica ecc. È corretta questa operazione o avrebbe dovuto fare più formulari, uno per ogni frazione di rifiuto che ha a bordo?

a cura di Paola Ficco

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511 Formulario, dal centro di raccolta, per un unico Cer parte un unico formulario

Presso un centro di raccolta di cui al Dm Ambiente 8 aprile 2008 sono conferiti rifiuti biodegradabili da cucine e mense (Cer 200108) raccolti presso 4 Comuni da parte del servizio pubblico di raccolta con 4 automezzi distinti.
Il rifiuto viene scaricato indistintamente per i 4 produttori all’interno di un unico cassone scarrabile posizionato presso il centro di raccolta.
Dal centro di raccolta il rifiuto contenuto nello stesso cassone scarrabile viene trasportato ad un impianto di compostaggio autorizzato.
Il trasportatore, per il trasporto dal centro di raccolta all’impianto di compostaggio, compila 4 formulari indicando in ciascuno il rispettivo Comune produttore ed il peso.
Considerando che il viaggio è unico così come il contenitore, e che il rifiuto in esso contenuto è indistinto e proviene dal centro di raccolta, si chiede se è corretto compilare 4 formulari o se ritenete più corretto utilizzare un unico formulario in cui indicare come produttore/detentore il centro di raccolta (che deve tenere e compilare il registro di carico/scarico) e nello spazio annotazioni indicare i 4 Comuni ed i rispettivi pesi.

a cura di Paola Ficco

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512 Manutenzione, l’Ordinamento “finge” che i rifiuti siano prodotti presso l’impresa

Per un’azienda che produce, vende e/o noleggia macchinari a livello nazionale, ed effettua per i propri clienti la manutenzione ordinaria degli stessi, che consiste nel cambio olio e filtri (le cui quantità a singola manutenzione sono pari o superiori a 50 kg di rifiuti pericolosi prodotti), quale è la corretta procedura per la gestione dei rifiuti derivanti da tale attività?
L’articolo 266, comma 4, Dlgs 152/2006 stabilisce che “i rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o domicilio del soggetto che svolge tale attività”, può essere applicato al caso sopra descritto? Considerando un mero trasferimento del rifiuto presso la sede del manutentore e pertanto non va fatto il formulario?
Sempre secondo l’articolo succitato, essendo considerati prodotti presso la sede o domicilio del manutentore, si tratta di un classico deposito temporaneo?
Come deve essere gestito il registro di carico e scarico rifiuti?

a cura di Paola Ficco

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513 Manutenzione, il parco eolico può essere una infrastruttura

La manutenzione di un parco eolico ricade nelle previsioni dell’articolo 230, Dlgs 152/2006 o in quelle di cui all’articolo 266, comma 4, del medesimo decreto?

a cura di Paola Ficco

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514 Manutenzione edilizia, non è tale la rimozione del cemento amianto, a meno che non si proceda alla sostituzione

Viste le definizioni date dal Testo unico sull’edilizia, Dpr 380/2001, l’attività di rimozione di copertura in cemento amianto può considerarsi “manutenzione” e quindi soggetta alle facilitazioni previste dall’articolo 266, comma 4, Dlgs 152/2006?

a cura di Paola Ficco

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515 Raee, lo schedario sostituisce il registro solo nel “one to one”

Con riferimento al Dm 65/2010 (Raee e “one to one”) si chiede di sapere:
– articolo 2, se il distributore ritira il rifiuto presso il cittadino e lo porta direttamente, tramite il suo trasportatore, al centro di raccolta dei Raee, deve comunque compilare lo schedario compilando contestualmente registro di carico e scarico? Se il rifiuto è portato dal punto vendita ad un luogo di raggruppamento diverso dal punto vendita (più grande, in un’altra città), il distributore che “conserva la copia del documento di trasporto insieme allo schedario” deve essere quello del punto vendita di partenza, del punto vendita dove c’è il luogo di raggruppamento, oppure entrambi?
– articolo 1, comma 1, prevede obblighi di informazione ai consumatori del ritiro gratuito dei vecchi apparecchi “con modalità chiare e di immediata percezione”, ma non è chiaro se e quale sia la sanzione corrispondente.

a cura di Paola Ficco

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516 Recupero agevolato, polverino e granulato da Pfu restano rifiuti fino a quando non si completa il ciclo di recupero

Una ditta è iscritta ex articoli 214 e 216, Dlgs 152/2006 per il punto 10.2, Dm 5 febbraio 1998 per il recupero di pneumatici non ricostruibili, R13 ed R3. La ditta produce polverino e granulato che invia come Mps con Ddt e senza formulario, facendo riferimento alla norma UNI CEN/TS 14243 che individua specifiche tecniche sulle caratteristiche dei materiali prodotti dal trattamento dei pneumatici fuori uso e soprattutto riporta che “I prodotti provenienti da pneumatici fuori uso sono utilizzati come materia prima secondaria in numerose applicazioni”.
Il punto 10.2 del Dm 5 febbraio 1998, invece, chiude il ciclo di recupero indicando quali caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti “i manufatti in gomma e bitumi e parabordi nelle forme usualmente commercializzate”.
Si ritiene che il granulato ed il polverino debbano uscire ancora con formulario e l’impianto di destinazione deve essere iscritto per la seconda fase del recupero. Si chiede di conoscere la Vostra opinione.

a cura di Paola Ficco

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517 Recupero agevolato, su terre e rocce da cave autorizzate c’è un “buco normativo”

Un’impresa chiede il rinnovo dell’iscrizione in procedura semplificata per il recupero di rifiuti Cer 010413, secondo il punto 7.2 dell’allegato 1, suballegato 1, Dm 5 febbraio 1998.
L’attività di recupero consiste nella macinazione, vagliatura, omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte per la produzione di polveri a granulometria variabile (talcomarmo, Kerolite, ciottoli…), che vengono vendute ad aziende che le utilizzano come ausiliari per la produzione di isolanti, impermeabilizzazioni, pavimenti e malte.
Tale attività sembra corrispondere alla lettera d) del 7.2.3 cui però non è ricollegata nel successivo punto 7.2.4 la produzione di talcomarmo né di altra materia prima e/o prodotto.
È consentita tale attività in regime semplificato?

a cura di Paola Ficco

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518 Recupero agevolato, le impurezze della carta sono vincolanti

Il suballegato 1 della legge 5 febbraio 1998, cosiddetto Decreto Ronchi, al punto 1 codifica le norme tecniche generali per il recupero della carta. Al punto 1.1.3, descrive le attività di recupero e alla lettera b), menziona la “messa in riserva” dove le impurezze non devono superare, nella somma totale, l’1%. Al punto 1.1.4, caratteristiche delle materie prime o dei prodotti ottenuti, la lettera b) si riferisce a “materie prime secondarie per l’industria cartaria rispondenti alle specifiche della norma cartaria UniEN 643”. Poiché la norma UniEN 643 non riporta nessuna percentuale di impurità presente nella carta da macero destinata alle cartiere, ma rimanda il tutto agli accordi commerciali tra acquirenti e fornitori, a seconda della capacità di ogni singolo impianto, si vuole sapere se un impianto che recupera rifiuti di carta deve, essendo autorizzato a produrre materie prime secondarie per l’industria cartaria, produrre un prodotto che abbia meno dell’1% di impurità, o viceversa, vendere carta da macero con specifiche concordate con l’acquirente.

a cura di Paola Ficco

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519 Reti fognarie, chi fa pulizia manutentiva si iscrive all’Albo in conto terzi

Gestione del servizio idrico integrato. Fra le varie unità operative, una si occupa della pulizia manutentiva della rete fognaria pubblica e di fosse settiche asservite ad alcuni edifici pubblici, con produzione dei rifiuti di cui ai Cer 200304 e 200306.
Si è, pertanto, produttori del rifiuto (più di 10 dipendenti) e trasportatori in conto proprio (articolo 212, comma 8).
Perché l’articolo 230, comma 5, fa riferimento all’articolo 188ter, comma 1, lettera f) per l’iscrizione al Sistri?

a cura di Paola Ficco

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520 Rifiuti cimiteriali, sono urbani

Un’azienda “gestisce” i rifiuti cimiteriali mediante svuotamento e trasporto dei contenitori dei fiori secchi; esumazione con relativa produzione dei rifiuti connessi (legno, zinco, resti di vestiario, liquidi da sanificazione dello zinco) e trasporto; manutenzione del verde e trasporto; demolizione della parte muraria (produzione di inerti) con relativo trasporto. Tutti i trasporti sono fatti a destinatari autorizzati.
I rifiuti “gestiti” sono considerati rifiuti urbani?
Se considerati rifiuti urbani, l’azienda oggetto del quesito, per l’attività di trasporto dei rifiuti può essere considerata soggetto che gestisce il servizio pubblico? E se sì, ha l’obbligo del formulario? Come diventa la gestione attraverso il Sistri?

a cura di Paola Ficco

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521 Sistri, per la “microraccolta” occorre una Scheda movimentazione per ogni presa

Centrale operante nel settore di estrazione olio greggio o gas di petrolio. Si presenta la seguente casistica: presso un’unica centrale “territoriale” si effettua la gestione di più punti produttivi (teste pozzo di produzione che, per loro natura, non rappresentano una vera e propria unità locale dotata di Usb); in corrispondenza di questi ultimi si generano (e vengono direttamente depositate) acque di risulta dal processo di estrazione, in piccole quantità.
All’atto del ritiro l’autocisterna intervenuta (trasportatore) dovrà caricare direttamente sui luoghi di produzione (più di uno, distanti tra loro qualche decina di chilometri) tali acque. Considerato che la gestione dei rifiuti avviene presso la centrale “territoriale” (unità locale dove è fisicamente assegnata la chiavetta Usb) e non presso le singole teste pozzo, si chiede quale sia la corretta procedura di gestione:
A) il trasportatore interviene in centrale, inserisce il proprio dispositivo Usb, stampa la scheda movimentazione e poi procede con l’effettivo ritiro sui vari punti di deposito oppure
B) effettua prima le operazioni di carico (come previsto dal Sistri) e poi procede con l’inserimento Usb e stampa della scheda movimentazione presso la centrale “territoriale” rischiando, in quest’ultima ipotesi, di percorrere diversi chilometri con un carico già effettuato e senza documentazione di accompagnamento?

a cura di Paola Ficco

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522 Transiti transfrontalieri, la “giurisdizione” del paese di spedizione è quella nazionale e non quella Ue

Il Regolamento (Ce) 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, all’articolo 18, comma 1, lettera a), stabilisce che per facilitare il monitoraggio delle spedizioni di tali rifiuti (i rifiuti di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 4, destinati ad essere spediti) il soggetto posto sotto la giurisdizione del paese di spedizione che organizza la spedizione assicura che i rifiuti siano accompagnati dal documento contenuto nell’allegato VII.
Si chiede se il riferimento alla giurisdizione del paese di spedizione, cui deve essere sottoposto il soggetto organizzatore della spedizione, debba intendersi in senso stretto come giurisdizione nazionale, o piuttosto possa intendersi in senso lato come giurisdizione comunitaria, e quindi il soggetto organizzatore e l’impianto di recupero che spedisce i rifiuti possano risiedere anche in Paesi diversi della Comunità europea.
Inoltre si vuole sapere se alla luce del Dlgs 205/2010, articolo 184ter, tali materiali possano essere spediti senza la formulazione dell’allegato VII e quindi estrapolati dalla normativa sui rifiuti.

a cura di Paola Ficco

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523 Cer, nell’attribuzione non va seguito il criterio economico

Si richiede di avere indicazioni in merito al criterio da seguire per la classificazione di rifiuti da laboratorio costituiti da residui di campioni di terre e rocce da scavo non sottoposti ad analisi. Accertato che il rifiuto non risulti contaminato, questo viene smaltito dai nostri clienti con Cer 170504 [terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*]. È possibile per il laboratorio lo smaltimento dei residui di campione non analizzato, utilizzando il medesimo Cer? In caso contrario, quale Cer deve essere utilizzato, escludendo il 16 05 09 [sostanze chimiche di laboratorio diverse da quelle di cui alla voce …] che appare scarsamente rappresentativo della natura del rifiuto, oltre che essere estremamente oneroso ai fini dello smaltimento?

a cura di Claudio Rispoli

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524 Fanghi da processi di burattatura, per la pericolosità vale il criterio delle “voci a specchio”

Classificazioni di rifiuti; spesso capita di classificare dei fanghi provenienti da processi di burattatura (lavorazioni di rubinetterie) con attribuito codice Cer 120114 pericoloso o 120115 non pericoloso.
Si è a conoscenza del fatto che esiste una sentenza (Cass. Pen. 5 giugno 2007, n. 21780) che – pare – classifichi questi fanghi come pericolosi a prescindere dalle relative concentrazioni di sostanze presenti.
Pertanto, si chiede una lettura competente sul punto al fine di poter lavorare con correttezza rispettando le indicazioni di legge.

a cura di Claudio Rispoli

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525 Imballaggi, sono pericolosi se contengono residui di sostanze pericolose

Si richiedono indicazioni in merito al criterio da seguire per la classificazione degli imballaggi vuoti che hanno contenuto sostanze classificate come pericolose. Secondo alcune interpretazioni, il Cer 150110* non rientra nel caso di “voci a specchio” e quindi il rifiuto sopra citato è da classificare automaticamente come pericoloso (Cer 150110*) a prescindere dalle concentrazioni di sostanza pericolosa residua contenuta nell’imballaggio. Secondo un’altra interpretazione, invece, per la classificazione dell’imballaggio è necessario seguire il criterio della valutazione della concentrazione di sostanza pericolosa residua presente, assegnando in base ai risultati della valutazione o il codice 150110* o uno dei codici da 150101 a 150109.

a cura di Claudio Rispoli

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526 Rifiuti di laboratorio, attenzione ai Cer

In un laboratorio di analisi ambientali (matrici acqua, fanghi) e alimentari in cui sono effettuate analisi microbiologiche per la ricerca anche di patogeni come Listeria monocytogenes e Salmonella, vengono utilizzate capsule petri con terreni di coltura e oggetti da taglio (bisturi), che prima dell’avvio a smaltimento sono sottoposti a sterilizzazione in autoclave. Si chiede di avere indicazioni in merito ai Cer da attribuire a tali rifiuti. I possibili Cer considerati finora sono: 160509 o 180203 per le capsule petri e 180201 per gli oggetti da taglio. Inoltre, considerate le caratteristiche del rifiuto e la sterilizzazione eseguita in laboratorio, se si possa escludere la classificazione come rifiuti pericolosi a rischio infettivo (e quindi i Cer 180103* e 180202*) in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, lettera g) e dall’articolo 2, lettera d), Dpr 15 luglio 2003, n. 254.

a cura di Claudio Rispoli

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