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Lista verde, il regolamento 1013/2006 tace sulla spedizione che non può essere completata come previsto

Argomenti trattati: Esportazioni/importazioni

Quesito numero 744

Esportazioni di rifiuti in Lista verde verso Paesi Ue. Ove l'organizzatore della spedizione non possa portarla a termine e debba trattenere il rifiuto presso un deposito intermedio (R13), come deve gestire la documentazione? Occorre inserire una postilla all'interno dell'allegato VII? Se sì, in quale campo? Il Regolamento (Ce) 1013/2006 prevede che il contratto stipulato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, debba includere per il soggetto che organizza la spedizione l'obbligo di riprendere i rifiuti o assicurarne il recupero in modo alternativo e se necessario, provvedere temporaneamente al loro deposito. Tuttavia, contrariamente a quanto previsto per le procedure di notifica, in caso di movimentazioni transfrontaliere di rifiuti della Lista verde non definisce specifiche modalità operative per le spedizioni che non possano essere completate come previsto.