Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato

Cippato, una nota del Gse non può modificare un decreto ministeriale

Argomenti trattati: Biomasse e biocarburanti

Quesito numero 727

Con nota del 7 dicembre 2012 il Gse ha precisato che la disposizione di cui al punto 2 dell’allegato 2 Dlgs 28/2011, che prevede la conformità delle biomasse in forma di cippato alle classi A1 e A2 di cui alla normativa UNI EN 14961-4 ai fini dell’accesso agli incentivi, si applica esclusivamente agli impianti di potenza termica fino a 500 Kwt, a prescindere dall’utilizzo del calore prodotto (per produzione di energia elettrica o di calore). Considerato che il Dm 6 luglio 2012 annovera tra le biomasse incentivabili i sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti, si chiede se gli scarti di lavorazione dell’industria del mobile costituiti da legno trattato chimicamente, di cui sia certo il riutilizzo e che siano stati sottoposti a preventiva cippatura, possano essere ceduti come sottoprodotti ad impianti cogenerativi, di potenzialità superiore a 500 Kwt, per l’impiego come biocombustibili.

risponde Paola Ficco