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Ambulanti, senza autorizzazione comunale la gestione è abusiva

Sentenza 10 luglio 2012, n. 27290.

La massima
Rifiuti – Articolo 256, Dlgs 152/2006 – Attività di raccolta e trasporto in forma ambulante – Esercizio – Autorizzazione comunale – Necessità
Le attività di raccolta e trasporto di rifiuti, effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio non necessitano di autorizzazione (articolo 266, Dlgs 152/2006).
L’attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti in forma ambulante può essere legittimamente esercitata solo previo conseguimento della specifica autorizzazione comunale, di cui all’articolo 28, Dlgs 31 marzo 1998, n. 114, e limitatamente ai rifiuti compresi nell’attività autorizzata.
In assenza di tale autorizzazione, si configura il reato di gestione illecita di rifiuti di cui all’articolo 256, Dlgs 152/2006 (L.B.).