La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Il produttore può assegnare al suo rifiuto il Cer del Cdr per il solo fatto che questo sia destinato effettivamente alla combustione?
È possibile chiamare un rifiuto Cdr anche se non ha le caratteristiche definite dal Dm 5 febbraio 1998, considerato che non viene conferito in un impianto in “semplificata” che pone dei vincoli di provenienza? Il destinatario deve limitarsi ai controlli semestrali previsti nell’Aia e alla verifica di non pericolosità?
Il centro di raccolta comunale, quando viene gestito dal gestore del servizio pubblico, costituisce in ogni caso una nuova unità locale per il gestore stesso oppure rimane unità locale del Comune?
Di conseguenza chi deve essere indicato come produttore? Il Comune o la Società che gestisce il centro di raccolta?
Quale Cer deve essere attribuito ai piatti e bicchieri in plastica provenienti dalla raccolta presso mense (aziendali – scolastiche eccetera) o dalla raccolta differenziata urbana? Ciò in considerazione del fatto che dal 1° maggio 2012 tali rifiuti possono essere conferiti, nella raccolta differenziata, insieme agli imballaggi in plastica. Quindi si individuano con il Cer 200139 oppure con il 150102?
Con riferimento al quesito risolto sull’assegnazione dei Cer del capitolo 17 in questa Rivista n. 199 – 10/12, si domanda: per un’azienda che costruisce apparecchiature elettromeccaniche e produce nell’assemblarle ritagli/residui metallici di varia natura (acciaio, rame) e forma (ritagli di lastre, trucioli, limature) nonché spezzoni di cavo elettrico: il processo produttivo è identificabile come una costruzione (capitolo 17) o come una trattamento fisico o meccanico di materiali metallici (capitolo 12)?
Con nota del 7 dicembre 2012 il Gse ha precisato che la disposizione di cui al punto 2 dell’allegato 2 Dlgs 28/2011, che prevede la conformità delle biomasse in forma di cippato alle classi A1 e A2 di cui alla normativa UNI EN 14961-4 ai fini dell’accesso agli incentivi, si applica esclusivamente agli impianti di potenza termica fino a 500 Kwt, a prescindere dall’utilizzo del calore prodotto (per produzione di energia elettrica o di calore). Considerato che il Dm 6 luglio 2012 annovera tra le biomasse incentivabili i sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti, si chiede se gli scarti di lavorazione dell’industria del mobile costituiti da legno trattato chimicamente, di cui sia certo il riutilizzo e che siano stati sottoposti a preventiva cippatura, possano essere ceduti come sottoprodotti ad impianti cogenerativi, di potenzialità superiore a 500 Kwt, per l’impiego come biocombustibili.
Quale il massimo scostamento accettabile tra la pesata effettuata in partenza dal camion (in discarica) e la pesata in arrivo (presso il nostro impianto)? E nel caso in cui la pesata sia solo stimata in partenza quale è il discostamento massimo accettabile?
Un'azienda svolge servizi di disidratazione di fanghi di impianti di depurazione, intervenendo presso gli stabilimenti dei clienti con un impianto di disidratazione mobile (filtropressa) allestito su autocarro. L'acqua derivante dal trattamento viene reimmessa negli impianti del cliente, mentre i fanghi disidratati vengono avviati ad impianti autorizzati accompagnati dal formulario di identificazione.
Si chiede se tali impianti mobili devono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 208, comma 15, Dlgs 152/2006, oppure ciò non necessario.
Un'impresa che svolge attività di manutenzione stradale come da definizione del vocabolario Treccani, e pienamente dimostrabile dai contratti in essere con i committenti, produce rifiuti da manutenzioni immediatamente riconoscibili come "non riutilizzabili". Non essendo economicamente sostenibile un trasporto ogni giorno verso la discarica, né logisticamente accettabile un deposito di rifiuti su un tratto stradale in riparazione, i rifiuti sono trasportati tal quali verso la sede legale dell'impresa accumulandoli nel rispetto degli obblighi sul deposito temporaneo, registro, Mud eccetera. È corretto farlo anche per questi materiali palesemente non riutilizzabili? Per questi rifiuti di manutenzione, quando si rientra nel campo dell'articolo 230 e quando dell'articolo 266 comma 4, Dlgs 152/2006?
In un sito sono ammassati in prevalenza inerti di demolizione e altri rifiuti di origine diversa. Il piano di rimozione è stato approvato dall'Arpa e specifica che prima di convogliare i rifiuti in impianti di recupero o discarica, se ne deve effettuare la cernita per separali in categorie omogenee (senza specificare se manuale, con escavatori, con impianto mobile e vaglio).
Si chiede:
1) per effettuare la cernita occorre essere autorizzati a prescindere da come la si effettui? (manuale eccetera). Il silenzio dell'Arpa legittima il ricorso a qualsiasi sistema?
2) se l'operazione di cernita deve essere autorizzata, con quale attività di recupero o smaltimento deve essere gestita in cantiere?
Alle attività estrattive autorizzate ai sensi della legge regionale lombardia 14/1998, articolo 12 (cave) e articolo 36 comma 2 (interventi estrattivi in fondi agricoli), si applica il Dm Ambiente 10 agosto 2012, n. 161? In pratica, oltre alla documentazione necessaria per ottenere un'autorizzazione di cava o per un intervento estrattivo in fondo agricolo, occorre produrre anche il Piano di Utilizzo previsto dall'articolo 5 del suddetto Dm?
Avendo l'articolo 264, comma 1, lettera o), Dlgs 152/2006 è abrogato l'articolo 4, Dlgs 95/1992, fonte di diritto primaria sulla cui base è stato emanato il Dm 392/1996, si può considerare anche quest'ultimo abrogato, pur in assenza di espressa abrogazione, oppure vive di vita propria?
Di conseguenza, è ancora vigente ad oggi il limite di 500 kg/litri di oli usati non vegetali che possibile stoccare presso il produttore iniziale di rifiuti?
Disciplina relativa alle apparecchiature contenenti PCB in particolare riguardo alla mancata comunicazione. Il Dlgs 209/1999 prevede sanzioni per la mancata comunicazione o per la comunicazione in modo incompleto o inesatto secondo l'articolo 3 dello stesso decreto; ma chi ha la titolarità per elevare tali sanzioni? Le Agenzie di protezione ambientale, le Province o le Regioni?
Impianto di depurazione autorizzato al trattamento di rifiuti urbani non pericolosi. Per i rifiuti urbani non pericolosi provenienti da discariche (percolato) è possibile il ritiro extraregionale o si limitati al solo trattamento di rifiuti regionali?
Prima e durante le operazioni di pesatura all'interno della discarica il gestore rileva una perdita di percolato dall'autocompattatore. Il gestore, prima di consentire lo scarico, fotografa il mezzo e invia formale segnalazione al produttore del rifiuto, al cessionario e al trasportatore (diffidando, altresì, quest'ultimo a che la perdita di percolato non si ripeta più, pena il divieto di scarico la volta successiva) e a una serie di Enti e autorità di controllo. La nota richiama solo ad un controllo del mezzo. È legittima la procedura del gestore della discarica? Costui può comunicare la perdita di percolato ad Enti diversi dai soggetti indicati nel formulario? La discarica non dovrebbe dotarsi di idoneo sistema di raccolta e convogliamento di eventuali fuoriuscite di percolato dai mezzi anche in prossimità dell'ingresso e del sistema di pesatura?
Ai sensi dell’articolo 230 comma 5, Dlgs 152/2006, chi svolge attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie si considera produttore del rifiuto. Dunque, individuato il rifiuto con il Cer 200306, è possibile trasportarlo con il conto proprio (articolo 212, comma 8)?
L’Ente compente sostiene di no poiché si tratta di una interpretazione troppo spinta dell’articolo 230 comma 5 citato.
Se un rifiuto entra presso un impianto di stoccaggio provvisorio senza trattamento in modalità R13, può essere avviato successivamente ad operazioni di smaltimento D15 per lo scarico finale? Da un'attività R12 devono scaturire solo rifiuti destinati a recupero o una parte può essere destinata a smaltimento? Ad esempio: un impianto che fa cernita meccanica (R12) di rifiuti umidi (prima di conferirli in R3 presso altro sito) produce percolato e sovvallo che non hanno altro sbocco che lo smaltimento.
Un impianto autorizzato in regime ordinario, ex articolo 208, Dlgs 152/2006 può ricevere rifiuti (in genere a matrice metallica) da cittadini privati al fine di destinarli a recupero? Trattandosi infatti di attività di recupero, non si è più in regime di privativa ex articolo 198, Dlgs 152/2006, che vige invece per le attività di smaltimento. I rifiuti verrebbero comunque conferiti con Cer appartenente alla tipologia 20 e in tal modo verrebbe comunque salvaguardata la tracciabilità della percentuale di recupero attribuibile al singolo Comune. Pertanto, si chiede se tale condotta sia sanzionabile ed in caso affermativo in base a quale titolo/norma.
Trasporto di rifiuti prodotti da terzi nel proprio impianto autorizzato (sede operativa e dell'impianto di destino coincidono): sul registro occorre fare due registrazioni: il carico e il trasporto? è possibile registrare solo il carico?
Trasporto di rifiuti prodotti da terzi nel proprio impianto autorizzato (sede operativa e dell'impianto di destino non coincidono): sul registro occorre fare due registrazioni: il carico e il trasporto? è possibile registrare solo il carico?
Alla luce degli ultimi aggiornamenti normativi gli scarti di potatura degli ulivi o della vite sono considerati rifiuti? Come dovrebbero essere gestiti? è lecito bruciarli come fa la maggior parte degli agricoltori?
Le ditte che effettuano sfalcio e potatura di verde pubblico e privato, possono usufruire dell'articolo 266 comma 4, Dlgs 152/2006 e considerare quindi gli sfalci e le potature risultanti dalla propria attività giornaliera come se fossero prodotti presso la propria sede? In questo modo potrebbero portare quotidianamente i rifiuti presso la propria sede senza che essa sia autorizzata per l'operazione di messa in riserva (R13) e considerare questo deposito come un deposito temporaneo ai sensi e conformemente all'articolo 183, Dlgs 152/2006 in attesa di trasportarli presso un impianto di recupero autorizzato.
Nel caso in cui si proceda ad un trasbordo totale di rifiuti tra due trasportatori diversi secondo quanto previsto dal punto 1 lettera v) comma 1 Circolare 4 agosto 1998, la figura del trasportatore da inserire nel registro di carico e scarico del produttore e del destinatario quella di colui che preleva il rifiuto (primo trasportatore) o di colui che lo scarica a destinazione (secondo trasportatore), fermo che le informazioni dell'altro trasportatore debbano essere inserite nello spazio "annotazioni"?
Esportazioni di rifiuti in Lista verde verso Paesi Ue. Ove l'organizzatore della spedizione non possa portarla a termine e debba trattenere il rifiuto presso un deposito intermedio (R13), come deve gestire la documentazione? Occorre inserire una postilla all'interno dell'allegato VII? Se sì, in quale campo? Il Regolamento (Ce) 1013/2006 prevede che il contratto stipulato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, debba includere per il soggetto che organizza la spedizione l'obbligo di riprendere i rifiuti o assicurarne il recupero in modo alternativo e se necessario, provvedere temporaneamente al loro deposito. Tuttavia, contrariamente a quanto previsto per le procedure di notifica, in caso di movimentazioni transfrontaliere di rifiuti della Lista verde non definisce specifiche modalità operative per le spedizioni che non possano essere completate come previsto.
Con il termine "recupero" di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento 1013/2006 il Legislatore intende definire tutte le operazioni da R1 a R13, compresa quindi la messa in riserva?
Spesso accade di constatare che in molte aziende si abusa del Cer 150106 (imballaggi misti) in quanto, per ragioni puramente economiche o di scarsa volontà nel separare i rifiuti da imballaggio, gli stessi vengono mescolati. Ci si trova così a dover classificare un miscuglio di carta, plastica, metallo eccetera. Personalmente si ritiene che i rifiuti debbano essere differenziati e separati e poi classificati ciascuno con il proprio Cer (150101, 150102, 150104 eccetera) e avviati a recupero o smaltimento in maniera separata. Da chimico ci si trova dinanzi a richieste di caratterizzazione o semplice classificazione a vista di tali imballaggi "mescolati" e si hanno ovvie difficoltà ad emettere un rapporto di prova in tal senso. Molti Colleghi invece emettono senza problemi certificazioni con Cer 150106. Cosa si può fare?