Traffico illecito: la quantità di rifiuti è solo uno dei parametri per il giudizio complessivo
La massima
Traffico illecito di rifiuti – Articolo 260 del Dlgs 152/2006 – Requisiti – Attività continuative organizzate – Ingenti quantitativi – Giudizio complessivo – Richiesto
L’accertamento dei requisiti richiesti dall’articolo 260 del Dlgs 152/2006 per la configurazione del delitto di traffico illecito di rifiuti non può avvenire attraverso l’esclusivo riferimento a dati numerici.
Sebbene infatti la giurisprudenza non abbia identificato il numero minimo di condotte necessarie affinché si configuri il reato di traffico illecito (per la dottrina almeno due), il mero dato numerico della ripetizione delle condotte deve necessariamente essere valutato alla luce di quell’allestimento di “mezzi e attività continuative organizzate”, che la stessa norma richiede.Anche la nozione di “ingenti quantitativi di rifiuti” parimenti richiesta dall’articolo 260 del Dlgs 152/2006 non può essere individuata a priori attraverso riferimenti esclusivi a dati specifici, come quello ponderale. Questo rappresenta solo uno dei parametri, accanto a finalità della norma e pericolosità della condotta per la salute e l’ambiente, di cui si deve tenere conto nel giudizio complessivo (A.G.).
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