Terre e rocce da scavo, non sono sottoprodotti se si vìolano piano di utilizzo e quantità
Corte di Cassazione – Sentenza 22 maggio 2026, n. 18634
La massima
Se l’impiego delle terre e rocce da scavo non è svolto in conformità con il piano di utilizzo (nella fattispecie per la realizzazione di lavori di miglioramento di un fondo agricolo), tali terre e rocce non possono essere qualificate come sottoprodotti, ma sono rifiuti per effetto del combinato disposto del Dpr 120/2017 e del Dlgs 152/2006. E la violazione del piano, insieme al superamento delle quantità autorizzate di terre e rocce da utilizzare, costituisce una gestione abusiva di residui idonea ad integrare il reato di traffico illecito previsto e punito dall’articolo 452-quaterdecies del Codice penale. (I.M.)
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