La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Con Dlgs 116/2020 vengono riformulate talune definizioni, e i cd. (allora) “rifiuti speciali assimilati agli urbani” sono stati inseriti nella definizione di “rifiuti urbani” (articolo 183, comma 1, lettera b-ter), Dlgs 152/2006), che li definisce come: “i rifiuti indifferenziati e i rifiuti da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, (omissis) come indicati nell’Allegato L-quarter e prodotti dalle attività di cui all’Allegato L-quinques”.
Diverse normative vigenti prima del Dlgs 116/2020, anche regionali, dispongono il divieto di avviare a smaltimento fuori Regione i “rifiuti urbani” (anche il sovvallo dei rifiuti urbani); da una lettura superficiale, il divieto si dovrebbe applicare anche ai “nuovi” rifiuti urbani che “sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, (omissis) come indicati nell’Allegato L-quarter e prodotti dalle attività di cui all’Allegato L-quinques”, e non ai soli domestici (ex urbani ante Dlgs 116/2020).
Si chiede se è corretto affermare che il divieto deve intendersi applicato ai soli rifiuti domestici.
Con riferimento agli articoli 193, comma 19 e 230, comma 1, Dlgs 152/2006, si chiede un chiarimento circa la possibilità di utilizzo del Documento di trasporto (Ddt) in alternativa al Fir, relativamente a piccole quantità di rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture che non giustificano l’allestimento di un deposito preliminare.