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Rifiuti urbani, il divieto di export regionale per lo smaltimento si applica anche agli ex assimilati da utenze non domestiche

Quesito numero 1709

Con Dlgs 116/2020 vengono riformulate talune definizioni, e i cd. (allora) “rifiuti speciali assimilati agli urbani” sono stati inseriti nella definizione di “rifiuti urbani” (articolo 183, comma 1, lettera b-ter), Dlgs 152/2006), che li definisce come: “i rifiuti indifferenziati e i rifiuti da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, (omissis) come indicati nell’Allegato L-quarter e prodotti dalle attività di cui all’Allegato L-quinques”.

Diverse normative vigenti prima del Dlgs 116/2020, anche regionali, dispongono il divieto di avviare a smaltimento fuori Regione i “rifiuti urbani” (anche il sovvallo dei rifiuti urbani); da una lettura superficiale, il divieto si dovrebbe applicare anche ai “nuovi” rifiuti urbani che “sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, (omissis) come indicati nell’Allegato L-quarter e prodotti dalle attività di cui all’Allegato L-quinques”, e non ai soli domestici (ex urbani ante Dlgs 116/2020).

Si chiede se è corretto affermare che il divieto deve intendersi applicato ai soli rifiuti domestici.

risponde Paola Ficco