Amianto e terre e rocce di scavo. Il tema della riduzione volumetrica

Quesito numero 1695

Applicazione di un’operazione di riduzione volumetrica di roccia contenente amianto naturale per cui è stata dichiarata l’esclusione dalla normativa sui rifiuti ai sensi dell’articolo 24, Dpr 120/2017. Le Linee guida 54/2019 pongono tre condizioni per l’applicazione dell’articolo 24, Dpr 120/2017: non contaminazione; riutilizzo nello stesso sito di produzione; riutilizzo allo stato naturale. Si chiede di sapere la Vostra opinione circa la possibile applicazione di una procedura di riduzione volumetrica.

Dal combinato disposto di quanto riportato all’articolo 24, comma 2, Allegato 3 al Dpr 120/2017 e di quanto indicato nella Linea guida Snpa 54/2019, si ritiene che l’applicazione di un’operazione di riduzione volumetrica di roccia contenente amianto naturale per cui è stata dichiarata l’esclusione dalla normativa sui rifiuti ai sensi dell’articolo 24, Dpr 120/2017 non cambia lo status giuridico di non rifiuto della terra e roccia stessa, che rimarrà esclusa dalla disciplina dei rifiuti ove riutilizzata nello stesso sito di produzione.

Corre l’obbligo di precisare che la Linea guida Snpa 54/2019 non ha una cogenza normativa in quanto non assunta a rango di norma, come accade quasi sempre per le Linee guida del Snpa, che, invece, sono cogenti per le Agenzie di protezione ambientale regionali e provinciali. Quindi, i “controlli ambientali” verranno eseguiti secondo le indicazioni riportate in tali Linee guida Snpa.

In ogni caso, le Linee guida Snpa costituiscono un importantissimo riferimento tecnico anche per gli operatori del settore e, nel caso di specie, la Linea guida Snpa 54/2019 chiarisce cosa debba intendersi per “stato naturale” di una terra e roccia da scavo ai fini della sua esclusione dalla normativa sui rifiuti nel caso di riutilizzo nello stesso sito di produzione.