Il “recupero diretto” e la procedura ex articolo 216, comma 8‐septies, “Codice ambientale”. Il gemello diverso dell’end of waste
L’articolo 216, comma 8-septies, Dlgs 152/2006 prevede una procedura molto semplificata per l’accesso al regime agevolato ivi previsto. Si tratta di un caso particolare che consente di alimentare direttamente i rifiuti agli impianti industriali in sostituzione e accanto alle materie prime. Il tutto, nel rispetto di alcune condizioni il cui rispetto, tuttavia, è sicuramente più complesso di quanto appaia. In questa sede, prendendo spunto dalla risposta del 17 novembre 2023 fornita dal Mase ad apposito interpello che, sul punto, si condivide, ci si sofferma sul perché non si applica la disciplina dell’end of waste ad un processo produttivo che utilizza rifiuti in sostituzione delle materie prime e il cui scopo non è ottenere un end of waste, bensì un vero e proprio prodotto finale.
Inoltre, dopo aver esaminato la specificità del recupero diretto e aver dimostrato la sua “antica” presenza nell’ordinamento positivo (anche europeo), si conduce un’indagine in ordine a quali sono le condizioni che realmente legittimano il ricorso alla procedura semplificata di cui in argomento. Quanto all’Aia, le condizioni ravvisate nel presente articolo si discostano motivatamente dal parere del Ministero.
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