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Rifiuti inerti: triturazione e separazione del ferro costituiscono trattamento

Quesito numero 1285

Fatto salvo quanto indicato dall’articolo 208, comma 15, Dlgs 152/2006, si chiede se la frantumazione dei rifiuti da demolizione (grossi blocchi di cemento armato e/o elementi di travi prefabbricate o gettate che no è possibile trasportare tal quali) effettuata in cantiere, quindi nel luogo di produzione, con pinza frantumatrice collegata ad escavatore (quindi non con impianti mobili di frantumazione e vagliatura), sia da considerare “trattamento” (visto che quasi sempre ne consegue la rimozione della parte di armatura in ferro) e sia quindi soggetta ad autorizzazione specifica.
Il caso è abbastanza comune e ciò che potrebbe fare da “ago della bilancia” è la fase di separazione cemento/ferro conseguente alla frantumazione che ha il solo obiettivo di adeguamento volumetrico; la separazione calcestruzzo-ferro potrebbe essere considerata come separazione di frazioni estranee?

risponde Paola Ficco