Rifiuti n. 260
aprile 2018
Quesiti

La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.

1281 Agricoltura: la tracciabilità per deposito temporaneo presso il Consorzio è una strada tutta in salita

Quale soggetto è corretto indicare come produttore nei formulari dei rifiuti conferiti dagli imprenditori agricoli ai consorzi/circoli agrari di cui sono soci al fine di effettuare presso il Consorzio il deposito temporaneo? Il Consorzio o l’azienda Agricola?
Qual è il luogo di produzione da indicare nel formulario? A chi va intestato il registro di carico scarico?

a cura di Paola Ficco

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1282 Formulario: la manutenzione lo vuole sempre

L’impresa che effettua la manutenzione delle stampanti ha stipulato un contratto (cfr. nota Minambiente 30 giugno 2015, n. 7692) e ritira immediatamente il rifiuto oggetto della propria attività di manutenzione (cartuccia toner) e lo porta direttamente presso la propria sede. Poiché i rifiuti provenienti da attività di manutenzione si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività, è ragionevole pensare che il trasporto dal luogo della manutenzione effettuata (cliente) e la propria sede non necessiti della compilazione del formulario durante il trasporto. La sede del manutentore non deve essere autorizzata perché si tratta di deposito temporaneo. La mia lettura è corretta? Ultimamente ho letto che il trasporto dalla sede del cliente deve avvenire con formulario ed i rifiuti derivanti dalla manutenzione devono essere subito consegnati ad un’Azienda autorizzata al recupero, ma se i rifiuti derivanti dalla manutenzione non vengono lasciati presso il cliente (no eco-box) penso che si possa applicare l’articolo 266, comma 4.

a cura di Paola Ficco

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1283 Registro: l’annotazione è contestuale se tra carico e scarico non c’è soluzione di continuità

La Circolare 4 agosto 1998, su tenuta e compilazione del registro di carico e scarico, alla lettera d) dispone che “nel caso in cui il trasporto non sia accompagnato da stoccaggio intermedio (cioè quando il trasportatore prende in carico i rifiuti e li consegna direttamente ad uno smaltitore/recuperatore terzo) è possibile effettuare una sola registrazione contestuale di carico e scarico dei rifiuti trasportati. In questo caso, nel registro dovranno essere indicate le date di inizio e di fine trasporto”.
L’operazione di carico/scarico contestuale può essere registrata solo se il carico e lo scarico avvengono nello stesso giorno, oppure anche quando avvengono in giorni diversi, entro comunque il termine previsto?

a cura di Paola Ficco

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1284 Registro: è “assimilato” a quello Iva e le operazioni ricominciano da 1 ogni anno

L’articolo 190 comma 5, Dlgs 152/2006 stabilisce che “i registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri iva”. Questo nuovo articolo mi sembra che trovi applicazione dal I gennaio 2018. Quindi, ogni anno la numerazione dovrà ripartire da 1. Se un’azienda ha proseguito con la numerazione non ripartendo dal n. 1 (a gennaio 2018) a cosa va incontro?

a cura di Paola Ficco

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1285 Rifiuti inerti: triturazione e separazione del ferro costituiscono trattamento

Fatto salvo quanto indicato dall’articolo 208, comma 15, Dlgs 152/2006, si chiede se la frantumazione dei rifiuti da demolizione (grossi blocchi di cemento armato e/o elementi di travi prefabbricate o gettate che no è possibile trasportare tal quali) effettuata in cantiere, quindi nel luogo di produzione, con pinza frantumatrice collegata ad escavatore (quindi non con impianti mobili di frantumazione e vagliatura), sia da considerare “trattamento” (visto che quasi sempre ne consegue la rimozione della parte di armatura in ferro) e sia quindi soggetta ad autorizzazione specifica.
Il caso è abbastanza comune e ciò che potrebbe fare da “ago della bilancia” è la fase di separazione cemento/ferro conseguente alla frantumazione che ha il solo obiettivo di adeguamento volumetrico; la separazione calcestruzzo-ferro potrebbe essere considerata come separazione di frazioni estranee?

a cura di Paola Ficco

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1286 Rifiuti pirotecnici

Un’azienda che si occupa delle revisioni delle zattere di salvataggio si trova, quando necessario, a dover sostituire gli articoli pirotecnici di soccorso. Si chiede se in questa casistica tale soggetto:
• sia da considerarsi l’utilizzatore dell’articolo e in quanto tale possa conferirlo al distributore che ha l’obbligo di raccoglierlo secondo precise regole e compilando il modulo di cui all’Allegato 1 al Decreto 12 maggio 2016, n. 101.
• non sia da considerarsi utilizzatore del pirotecnico e quindi non possa conferirlo al distributore ma debba restituirlo direttamente a un soggetto autorizzato ai sensi del Dlgs152/2006 registrandone il carico e lo scarico nel registro rifiuti.

a cura di Paola Ficco

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1287 Servizio pubblico: sì all’analisi sugli assimilati

Affidataria del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani. Fra le utenze gestite ci sono anche utenze non domestiche (produttori di rifiuti assimilati agli urbani ai sensi dei regolamenti comunali). La scrivente ritiene opportuno verificare se tali rifiuti siano coerenti qualitativamente con i codici assimilati agli urbani. Il quesito è il seguente: in che termini lo scrivente gestore può chiedere al produttore di qualificare la tipologia di tali rifiuti (es. obbligo di produrre analisi)? Si possono legalmente disporre autonomamente campionature e analisi sui rifiuti esposti? Il gestore può agire in autonomia o deve richiedere un provvedimento all’amministrazione comunale?

a cura di Paola Ficco

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1288 Trasbordo: le concrete esigenze operative vanno provate, non si presumono

L’articolo 193, comma 11, Dlgs 152/2006 cita la microraccolta come “attività di raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile”.
La Circolare del 4 agosto 1998 al punto 1, lettera v) si esprime in termini di concrete esigenze operative per il trasbordo.
Quindi, l’attività di microraccolta deve essere effettuata da un unico trasportatore con lo stesso automezzo, salvo nei casi di “concrete esigenze operative o imprevisti tecnici”. Cosa si intende dunque per “concrete esigenze operative”?; rientrano tra queste le esigenze di ottimizzazione dei carichi e diminuzione dei viaggi (anche se questa esigenza è routinaria)?

a cura di Paola Ficco

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1289 Classificazione: l’informazione al laboratorio deve essere completa

Nella caratterizzazione di un rifiuto, a fronte della concentrazione dell’analita Zn pari a 8000 mg/kg, il Responsabile del laboratorio – di cui si serve un’impresa – ha ricondotto il valore al composto: Zinco Solfato eptaidrato.
Pur essendo plausibile la forma di ZnSO4 , risulta oltremodo eccessiva l’applicazione del principio di precauzione della forma idratata (peraltro non costituente in nessun modo la materia generatrice del rifiuto), anche perché nella valutazione della concentrazione stechiometrica, la forma idratata diventa poi la discriminante nell’attribuzione della classe di pericolo HP14.
È corretto un approccio così conservativo?

a cura di Claudio Rispoli

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