Trasbordo: le concrete esigenze operative vanno provate, non si presumono
Quesito numero 1288
L’articolo 193, comma 11, Dlgs 152/2006 cita la microraccolta come “attività di raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile”.
La Circolare del 4 agosto 1998 al punto 1, lettera v) si esprime in termini di concrete esigenze operative per il trasbordo.
Quindi, l’attività di microraccolta deve essere effettuata da un unico trasportatore con lo stesso automezzo, salvo nei casi di “concrete esigenze operative o imprevisti tecnici”. Cosa si intende dunque per “concrete esigenze operative”?; rientrano tra queste le esigenze di ottimizzazione dei carichi e diminuzione dei viaggi (anche se questa esigenza è routinaria)?
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