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End of waste: potere regolatorio solo a Ue e Stato

Argomenti trattati: Recupero/Riciclo/End of waste/Mps
Sentenza 28 febbraio 2018, n. 1229

La massima
Rifiuti – Cessazione qualifica rifiuto ex articolo 6 direttiva 2008/98/Ce – Individuazione criteri End of waste ex articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 – Competenza per materia – Ue e Stato – Sussistenza – Ripartizione competenze ex articolo 117, Costituzione – Competenza Regioni – Negazione
In materia di End of waste, la direttiva 2008/98/Ce va interpretata nel senso di attribuire solo allo Stato il potere di individuare i casi in cui un rifiuto cessa di essere tale; negando quindi alle Regioni tale prerogativa.
Il Consiglio di Stato, con sentenza 28 febbraio 2018, n. 1229, ha stabilito che, ai sensi dell’articolo 6, Direttiva 2008/98/Ce (Direttiva rifiuti), laddove a livello comunitario non siano stabiliti criteri di cessazione della qualifica di rifiuto, lo Stato membro può decidere caso per caso, senza poter delegare tale potere alle Regioni. Lo strumento legislativo dello Stato si concretizza nei decreti del MinAmbiente, che possono caso per caso autorizzare la natura di End of waste di un materiale; la sentenza in esame nega che questo potere possa spettare in via subordinata alle Regioni, per contrasto costituzionale con l’articolo 117 della Costituzione (potestà legislativa esclusiva statale in materia di ambiente).
Tanto precisato, i Giudici amministrativi deducono che non possono assumere rilevanza le diverse considerazioni desumibili da circolari emanate dal Minambiente e il rimando è alla circolare 1º luglio 2016 che autorizzava le Regioni a definire criteri End of waste in sede di rilascio di autorizzazioni ex Codice ambientale.