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Depositi e dintorni, una chiarezza mai raggiunta

Argomenti trattati: Responsabilità 231
Sentenza 12 febbraio 2018, n. 6727

La massima
Reati ambientali – Risarcimento del danno ambientale – Legittimazione processuale – Articolo 318, Dlgs 152/2006 – Esclusiva in capo al Ministero dell’ambiente – Sussistenza – Risarcimento in favore della Provincia – Legittimità – Esclusione – Gestione illecita di rifiuti – Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 – Deposito temporaneo – Configurabilità – Rispetto di tutte le condizioni di legge – Necessità – Nozione di “luogo di produzione rifiuti” – Anche quello nella disponibilità dell’impresa
Legittimato a chiedere il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica ai sensi dell’articolo 318 del Dlgs 152/2006 è solo lo Stato (attraverso il MinAmbiente), sono esclusi gli Enti come la Provincia o la Regione.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione nella sentenza 12 febbraio 2018, n. 6727 di condanna del titolare di un’azienda pugliese condannato ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 per smaltimento illecito di rifiuti speciali. Il ricorrente, tra l’altro, impugnava la sentenza nella parte in cui riconosceva alla Provincia, costituitasi parte civile nel processo penale, il risarcimento del danno ambientale. I Giudici, nel confermare la responsabilità penale dell’imputato hanno però accolto questo rilievo sulla scorta di quanto prevede l’articolo 318 del Dlgs 152/2006.
A mente di tale norma infatti, la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali spetta, in via esclusiva, allo Stato, e per esso al Ministero dell’ambiente, che può esercitarla per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, inteso come lesione dell’interesse pubblico alla integrità e salubrità dell’ambiente. Tutti gli altri soggetti, comprese le Province e le Regioni possono esercitare l’azione civile in sede penale ai sensi dell’articolo 2043, Codice civile per il risarcimento di un danno patrimoniale e non patrimoniale, ulteriore e concreto, conseguente alla lesione di altri loro diritti particolari, diversi dall’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente, pur se derivante dalla stessa condotta lesiva. (C.K.)