Formulario: la legislazione vigente non legittima la sua incompletezza
Quesito numero 1262
Un’impresa attualmente produce rifiuti non pericolosi derivanti dalla scarifica del manto stradale (Cer 170302) trasportandoli e conferendoli a proprio impianto di recupero autorizzato. Il trasporto avviene in forza di iscrizione alla categoria 2-bis dell’Albo nazionale Gestori ambientali. I relativi formulari rifiuti risultano essere compilati interamente ai riquadri 1 e 2 mentre il riquadro 3, riservato al trasportatore, non viene compilato ad eccezione del luogo di produzione del rifiuto. Viene pertanto omessa l’indicazione della ragione sociale, l’indirizzo, il codice fiscale e l’autorizzazione che legittima il trasporto. Tale prassi viene giustificata adducendo quanto riportato dalla Circolare ministeriale Ambiente/Industria 4 agosto 1998 punto 1) lettera r). Considerato che a far data dalla vigenza del Dlgs 152/2006 anche il trasporto dei rifiuti effettuato dal produttore è soggetto ad iscrizione ex articolo 212, comma 8, si chiede se appaia corretta la compilazione del formulario priva dei dati di cui al riquadro 3.
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.