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Formulario: la legislazione vigente non legittima la sua incompletezza

Argomenti trattati: Tracciabilità

Quesito numero 1262

Un’impresa attualmente produce rifiuti non pericolosi derivanti dalla scarifica del manto stradale (Cer 170302) trasportandoli e conferendoli a proprio impianto di recupero autorizzato. Il trasporto avviene in forza di iscrizione alla categoria 2-bis dell’Albo nazionale Gestori ambientali. I relativi formulari rifiuti risultano essere compilati interamente ai riquadri 1 e 2 mentre il riquadro 3, riservato al trasportatore, non viene compilato ad eccezione del luogo di produzione del rifiuto. Viene pertanto omessa l’indicazione della ragione sociale, l’indirizzo, il codice fiscale e l’autorizzazione che legittima il trasporto. Tale prassi viene giustificata adducendo quanto riportato dalla Circolare ministeriale Ambiente/Industria 4 agosto 1998 punto 1) lettera r). Considerato che a far data dalla vigenza del Dlgs 152/2006 anche il trasporto dei rifiuti effettuato dal produttore è soggetto ad iscrizione ex articolo 212, comma 8, si chiede se appaia corretta la compilazione del formulario priva dei dati di cui al riquadro 3.