Recupero agevolato: in assenza dell’indicazione sulla quantità impiegabile, vale la regola generale
Quesito numero 1265
Si chiede se un impianto di compostaggio che opera in procedurasemplificata ai sensi dell’articolo 216, Dlgs 152/2006 può ritirare e avviare a recupero (R3) per la produzione di ammendanti i rifiuticostituiti da fanghi di cartiera Cer 030309, 030310, 030311 di cui alla lettera j) del punto 16.1 dell’allegato 1, suballegato 1, Dm 5 febbraio 1998 Si formula il quesito in quanto all’allegato 4, Dm 5 febbraio 1998, che stabilisce i quantitativi massimi di rifiuti che possono essere avviati a recupero in impianti operanti in procedura semplificata, per i fanghi di cartiera suindicati non è stato previsto alcun quantitativo massimo ammesso al recupero mediante compostaggio (R3) ma è stato indicato solamente il quantitativo massimo ammesso per la sola attività di messa in riserva (R13).
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