Sottoprodotti di origine animale (SOA): le esclusioni per il biogas sono pochissime e rispettano la prossimità
Quesito numero 1269
Consapevoli che le norme sui Sottoprodotti di origine animale (Soa) (Regolamento Ce 1069/2009) e sui rifiuti (Dlgs 152/2006) non hanno carattere di specialità bensì di concorrenzialità, si chiede: un impianto che produce prodotti a base di latte e uova (es. gelati o formaggi), quando pulisce i propri macchinari ad inizio e fine lavorazione ottiene del materiale di risulta (a base di latte e uova) che non è più idoneo per il consumo umano e non è idoneo a produrre mangimi per animali. Detto materiale è risultato invece ottimo per l’alimentazione di impianti di biogas. Stando all’articolo 185 comma 2 lettera b), Dlgs 152/2006 sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte IV del Dlgs 152/2006 i Soa eccetto quelli destinati ad incenerimento, a discarica, ad impianto di produzione di biogas o di compostaggio. Si desume che i prodotti a base di latte e uova (Soa di categoria 3) se vanno smaltiti ad un impianto di biogas rimangono soggetti alla parte IV del Dlgs 152/2006 e quindi sono anche rifiuti (stando al principio di concorrenzialità sopra indicato).
Mi chiedo pertanto se l’impianto di biogas ai quali destinare i materiali a base di latte e uova in oggetto debba essere autorizzato sia ai sensi della normativa rifiuti (quale impianto di gestione rifiuti) sia ai sensi della normativa sanitaria sui Soa (riconoscimento e/o registrazione) ovvero sia soggetto al duplice sistema autorizzativo.
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