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Rifiuto: non ricorre se il conferente riprende i materiali per il test inviati in conto lavorazione

Argomenti trattati: Produttore

Quesito numero 1268

Azienda che costruisce macchine per il riciclaggio e il recupero di varie tipologie di materiali e rifiuti (es. cavi elettrici, schede elettroniche, ecc.): in fase di test prevendita, al fine di dimostrare l’efficacia delle attrezzatture al potenziale acquirente, vengono utilizzati materiali forniti dallo stesso. Tali materiali possono provenire anche da centri di recupero e al momento sono accompagnati da un documento di trasporto, con la dicitura “materiale in conto lavorazione”. Al termine del collaudo i materiali ottenuti sono restituiti al potenziale acquirente. Ci si domanda quindi, se tale modalità di gestione sia coerente con la vigente normativa o se i materiali non debbano essere considerati come rifiuti e gestiti come tali (ad esempio emissione di FIR da parte del conferente). Inoltre se l’azienda debba richiedere anche l’autorizzazione al recupero/trattamento di rifiuti in forma ordinaria o semplificata.