Limiti applicativi del sistema estintivo delle contravvenzioni ambientali tramite prescrizioni (Titolo VI-bis’’’ Dlgs 152/2006)
Una delle novità della legge 22 maggio 2015, n. 68 è costituita dall’introduzione nel Dlgs 152/2006, dopo la parte sesta, della parte sesta-bis che, ai nuovi articoli 318-bis’’/318-octies, disciplina la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale previste dal Dlgs 152/2006 delineando un meccanismo che riproduce quello già previsto dal Dlgs 758/1994 in materia di sicurezza sul lavoro. Se sul versante operativo e procedurale ci si può giovare dell’apporto della giurisprudenza e della dottrina formatasi sul Dlgs 758/1994, stante la sostanziale identità delle due procedure ben più problematica, rispetto alla materia della sicurezza sul lavoro, è l’individuazione dell’ambito di applicabilità delle nuove previsioni, stante la scelta del Legislatore di non specificare le contravvenzioni per le quali può ricorrersi alla speciale procedura, ma di subordinarne la operatività alla verifica, caso per caso, della sussistenza di determinate condizioni di concreta inoffensività.
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