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Sistema 231: dalla mancanza della delega di funzioni si può dedurre il difetto di organizzazione

Argomenti trattati: Responsabilità 231

Il sistema delineato dal Dlgs 231/2001, è fondamentalmente volto a richiedere all’ente l’elaborazione di un modello organizzativo che doti la società di un efficace ed efficiente sistema di gestione al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto. L’estrinsecazione delle modalità organizzative è, ovviamente, lasciata dalla legge a ciascuna azienda. Tuttavia, la giurisprudenza continua a fornire indicazioni su quali sono gli elementi fondamentali, necessari ed indispensabili per assicurare all’ente di operare con la ragionevole aspettativa di aver posto in essere tutti gli accorgimenti di prevenzione indispensabili. Fra questi c’è sicuramente e sempre con maggior peso l’assetto di governance societaria, tanto che con la sentenza in esame la Cassazione si è spinta ad affermare che l’assenza di una delega di funzioni in materia ambientale, costituisce elemento che può portare ad accertare il difetto di organizzazione dell’ente, e quindi la sua imputabilità nell’ambito di un procedimento ex Dlgs 231/2001.

Si veda anche G. Taddia “La delega di funzioni” in questa Rivista n. 247, febbraio 2017.