“No profit”: associazioni soggette al sistema penale perché sono “enti”
La massima
Rifiuti – Abbandono – Responsabili di associazione senza scopo di lucro – Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 – Sanzione penale – Applicabilità – Bonifiche – Mancata comunicazione di evento potenzialmente inquinante – Sanzione penale – Articolo 257, comma 1, Dlgs 152/2006 – Superamento delle Csc – Prescinde
Anche le associazioni senza scopo di lucro sono soggetti attivi del reato di abbandono di rifiuti ex articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006. Il suddetto articolo, che punisce la gestione illecita di rifiuti e differenzia il trattamento riservato alla medesima condotta, distinguendo l’autore – e nella fattispecie “chiunque” versus “imprese ed enti”, trova la sua ratio nella presunzione di una minor incidenza sull’ambiente dell’abbandono posto in essere da soggetti non imprenditoriali. Un’associazione senza scopo di lucro rientra nella nozione di Ente e il trattamento sanzionatorio, in caso di violazione di norme sulla gestione dei rifiuti, rientra nella sfera penalistica. (C.K.)
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