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Centri di raccolta: l’accordo di programma non ha potere derogatorio rispetto alla legge

Quesito numero 1213

Gestione dei raggruppamenti Raee R1 e R2 nei Centri di raccolta-ecocentri comunali (gestiti direttamente dai Comuni o dal soggetto gestore del servizio di igiene urbana) iscritti al Cdc Raee. Si chiede come si possa conciliare la previsione del par. 3.6, allegato 1 dell’Accordo di programma siglato il 9 febbraio 2015 da Anci, Cdc Raee, produttori di Aee e Associazioni delle aziende di raccolta dei rifiuti secondo cui: “Lo stoccaggio dei raggruppamenti R1 e R2 deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente, eventualmente anche collocando rifiuti a terra e non posizionati in contenitori” con le previsioni del Dm 8 aprile 2008 che, all’Allegato I, punto 3, stabilisce che “Il centro di raccolta deve essere strutturato prevedendo: a. zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori,…, e/o platee impermeabilizzate” e “b. zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi,…., attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata”.

risponde Paola Ficco