Albo gestori: slitta al 30 settembre 2017 il termine per le domande relative al solo transfrontaliero
Proroga del termine previsto dall’articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016
Ancora una proroga per la domanda di iscrizione all’Albo gestori ambientali per le imprese che effettuano il solo trasporto transfrontaliero di rifiuti, già iscritte sub disciplina previgente. Il termine del 15 maggio 2017 già fissato dalla delibera 23 gennaio 2017 è stato prorogato al 30 settembre 2017 dalla delibera Albo gestori ambientali 2 maggio 2017, n. 5.
La proroga si è resa opportuna anche alla luce del fatto che l’Albo gestori ambientali con circolare 2 febbraio 2017, n. 149 ha fornito ulteriori precisazioni sulla documentazione per l’iscrizione all’Albo nella Categoria 6.
Il regolamento di organizzazione dell’Albo, Dm Ambiente 3 giugno 2014, n. 120, all’articolo 8, comma 1, lettera f) ha istituito la Categoria 6 relativa alle imprese che effettuano il solo esercizio del trasporto transfrontaliero di rifiuti. In conseguenza di ciò l’Albo nazionale gestori ambientali con delibera 13 luglio 2016, n. 3 ha dettato criteri, requisiti e modalità di iscrizione nella citata Categoria 6.
La delibera del 2016 ha stabilito che i soggetti che effettuano il solo esercizio del trasporto transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano in possesso della ricevuta di iscrizione all’Albo rilasciata secondo le delibere 3/2010 e 1/2012 connesse alla previgente disciplina devono presentare alla Sezione regionale o provinciale dell’albo una domanda di iscrizione ai sensi della nuova disciplina ex Dm 120/2014 e delibera 3/2016.
Ai sensi della delibera 2 maggio 2017, n. 5 ora il termine per presentare la domanda è il 30 settembre 2017. (Fr.Pe.)
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