Discariche: per il Minambiente le linee guida Ispra non vincolano gli operatori di settore
Con la Circolare 21 aprile 2017 il Ministero dell’Ambiente sostiene la non vincolatività dei criteri Ispra sulle discariche di cui al documento Ispra n. 145/2016 “nei confronti degli operatori del settore, ma soltanto con riguardo al Dm previsto dall’articolo 7, comma 5, Dlgs 36/2003. In sintesi i sopra menzionati criteri tecnici per essere efficaci nell’ordinamento dovranno essere recepiti mediante il Dm di cui alla disposizione citata”.
L’indicato articolo 7, comma 5, Dlgs 36/2003 dispone che “I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome”.
La questione circa la vincolatività dei “Criteri Ispra” appare superata e risolta, dunque, in senso negativo; tuttavia, non si riesce ad esserne così convinti. Infatti, non si tratta di criteri di ammissione in discarica (definiti con decreto ai sensi del richiamato articolo 7, comma 5, Dlgs 36/2003) bensì di criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario non per l’ammissibilità in discarica bensì “ai predetti fini” che sono le “finalità di cui all’articolo 1” e che si identificano con quanto previsto dall’articolo 2 dell’allora “Decreto Ronchi” (oggi articoli 177, commi 2 e 4 e 178, Dlgs 152/2006).
Dunque i fini non sono quelli dell’ammissibilità in discarica (comma 5) bensì quelli di una più generale tutela alla quale il mancato trattamento non reca pregiudizio (comma 1).
Pertanto, si continua a ritenere che Ispra abbia ricevuto apposito mandato e relativa potestà compilatoria dalla legge 221/2015 che è una legge formale. Il che ha reso ai suoi criteri cogenti e integrativi di quanto previsto nel Dm 27 settembre 2010, come modificato.
Diversamente, che senso avrebbe avuto specificare, mediante la legge 221/2015, che quei criteri avrebbero dovuto essere individuati dall’Ispra? L’Ispra ha, tra le molte prerogative, quella di essere l’organo tecnico-scientifico del Ministero dell’Ambiente; quindi, il Ministero l’avrebbe interpellata in ogni caso per attuare il comma 5 dell’articolo 7. Con la specifica individuazione della competenza, invece, viene riconosciuto all’azione di Ispra un potere altrettanto specifico. Prima della modifica introdotta dalla legge 221/2015 il Ministero aveva il potere di individuare i criteri. Ora non più, poiché è stato individuato, traslandolo, in capo a Ispra. Del resto, per quanto ampia possa presentarsi la discrezionalità amministrativa della P.a., questa resta sempre vincolata dall’impossibilità di utilizzare un potere per fini diversi da quelli per i quali tale potere le è stato concesso.
In ogni caso, si ritiene che l’unica autorità nazionale a poter decidere in ordine alla vincolatività o meno tale atto amministrativo, sarebbe stata il Tar del Lazio. Senza voler ascrivere ad uno dei due versanti interpretativi la soluzione corretta, quel che è certo è che con il ricorso al Giudice amministrativo il dilemma sarebbe stato sciolto per sempre, in forma definitiva e uguale per tutti. Ma nessuno ha presentato un ricorso entro i termini consentiti. Quindi, in un paese a moltissime velocità, è più che ragionevole immaginare fin da ora che a decidere, ma caso per caso, sarà un altro Giudice. E non sarà quello amministrativo (Paola Ficco)
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