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Rinnovo iscrizione Albo e rapporti già in essere

Argomenti trattati: Albo nazionale gestori ambientali
Circolare 6 aprile 2017, n. 411/Albo/Pres

Nel caso in cui una impresa iscritta all’Albo gestori in una determinata categoria e relativa classe in sede di rinnovo dell’iscrizione debba posizionarsi in una diversa classe o sottocategoria per effetto delle novità della delibera dell’Albo 5/2016, il Comitato nazionale dell’Albo gestori ha precisato con circolare 6 aprile 2017, n. 411/Albo/Pres che il rinnovo dell’iscrizione all’Albo, con l’eventuale inserimento in una diversa classe o sottocategoria specifica, non produce effetti risolutivi dei rapporti già in essere con terzi fino al termine dei rapporti stessi. Si ricorda che la citata delibera 5/2016 (in vigore al 1º febbraio 2017) ha stabilito i nuovi requisiti di dotazione minima (veicoli e personale) e di capacità finanziaria per l’iscrizione nelle categorie 1 (raccolta e trasporto dei rifiuti urbani), 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi).
Altri chiarimenti sull’iscrizione all’Albo gestori sono stati forniti con la circolare 6 aprile 2017, n. 413/Albo/Pres. Posto che la domanda di rinnovo dell’iscrizione all’Albo va presentata, ex Dm 120/2014, 5 mesi prima della scadenza dell’iscrizione, se la domanda viene presentata successivamente a tale termine, il rinnovo dell’iscrizione, tenuto conto dei tempi del procedimento, potrà essere effettuato oltre il termine di scadenza della stessa, con la conseguenza che l’attività sarà sospesa nel periodo compreso tra il termine di scadenza dell’iscrizione e la notifica del provvedimento di rinnovo. (Fr.Pe.)