Rifiuti contenenti lane minerali: un recente parere corregge il tiro sulla classificazione
Quesito numero 1189
In ordine ai rifiuti contenenti lane minerali possono sorgere dubbi per l’assegnazione del Cer. Infatti, secondo il Regolamento (Ce) 1272 del 16 dicembre 2008 (CLP), le fibre ceramiche refrattarie e le lane minerali sono classificate, qualora il diametro geometrico pesato sulla lunghezza (DLG - 2ES) risulti inferiore a 6 mm, rispettivamente con frasi H350 e H351.
Secondo il Regolamento (Ue) 1357 del 18 dicembre 2014, un rifiuto contenente l’una o l’altra tipologia di fibra cancerogena (DLG - 2ES < 6 mm), in concentrazione superiore ai rispettivi limiti, viene classificato con Cer 17.06.03* e gli viene assegnata la caratteristica HP7.
Tuttavia, secondo l’Accordo 25 marzo 2015 – Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6) della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano – un rifiuto contenente lana minerale con diametro geometrico pesato sulla lunghezza < 6 mm, cioè cancerogena, viene inequivocabilmente classificato con Cer 17.06.04 (si veda il paragrafo 9. gestione operativa dei rifiuti contenenti fibre minerali – schema n. 1, punto 3).
Ci si chiede perché un rifiuto costituito da una sostanza classificata cancerogena ai sensi del CLP, venga trattato come un non pericoloso. Inoltre, a quale documento si è tenuti a fare riferimento per la classificazione del rifiuto, dal momento che si giunge a classificazioni completamente differenti: Regolamento (Ue) 1357 del 18 dicembre 2014 oppure Accordo 25 marzo 2015?
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